Ordinanza 42/2001 (ECLI:IT:COST:2001:42)
Massima numero 26055
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente SANTOSUOSSO - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
05/02/2001; Decisione del
05/02/2001
Deposito del 14/02/2001; Pubblicazione in G. U. 21/02/2001
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Finanza pubblica - Nuove entrate - Clausole legislative di riserva all'erario delle entrate - Attuazione mediante decreti ministeriali - Ricorso della regione siciliana per conflitto di attribuzione - Lamentata, indebita, sottrazione alla regione medesima di quote del gettito tributario ad essa spettanti - Autorimessione della questione di legittimità costituzionale delle disposizioni legislative disciplinanti il procedimento di formazione del decreto impugnato - Pregiudizialità della questione rispetto alla definizione del giudizio sul conflitto, e sua non manifesta infondatezza - Sospensione del giudizio.
Finanza pubblica - Nuove entrate - Clausole legislative di riserva all'erario delle entrate - Attuazione mediante decreti ministeriali - Ricorso della regione siciliana per conflitto di attribuzione - Lamentata, indebita, sottrazione alla regione medesima di quote del gettito tributario ad essa spettanti - Autorimessione della questione di legittimità costituzionale delle disposizioni legislative disciplinanti il procedimento di formazione del decreto impugnato - Pregiudizialità della questione rispetto alla definizione del giudizio sul conflitto, e sua non manifesta infondatezza - Sospensione del giudizio.
Testo
Va sollevata la questione di legittimità costituzionale di diverse disposizioni legislative contenenti clausole di riserva di entrate allo Stato - cui è stata data attuazione con il decreto ministeriale 23 dicembre 1997 già impugnato dalla Regione Siciliana con ricorso per conflitto di attribuzione -, nella parte in cui dette disposizioni, nello stabilire che le modalità della loro attuazione siano definite con decreto ministeriale, non prevedono la partecipazione della Regione Siciliana al relativo procedimento; risultando detta questione: a) rilevante nel giudizio per conflitto di attribuzione, che non potrebbe essere correttamente definito senza il previo accertamento della legittimità del decreto impugnato sotto il profilo procedimentale, accertamento condizionato a sua volta dalla risoluzione delle questioni di legittimità costituzionale delle disposizioni legislative su cui il decreto si fonda, e b) non manifestamente infondata in riferimento alle norme statutarie concernenti l'autonomia finanziaria della Regione Siciliana (art. 36 dello statuto; art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965), nonchè in riferimento al principio di leale cooperazione fra Stato e Regione, per gli stessi motivi già enunciati nelle sentenze n. 98, n. 347 e n. 348 del 2000. Al contrario, non vi è luogo a sollevare questione di legittimità costituzionale, nè dell'art. 9 del d.l. n. 565 del 30 dicembre 1995 e delle corrispondenti disposizioni dei successivi decreti legge, in quanto privi di efficacia, nè della clausola di sanatoria degli effetti di detti decreti legge decaduti, in quanto produttiva di effetti solo per il 1996, nè infine dell'art. 2, comma 154, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, in quanto già dichiarato costituzionalmente illegittimo (con la sentenza n. 98 del 2000).
- Sulle clausole legislative di riserva di entrate, v. richiamo anche alla sentenza n. 430/1996.
Va sollevata la questione di legittimità costituzionale di diverse disposizioni legislative contenenti clausole di riserva di entrate allo Stato - cui è stata data attuazione con il decreto ministeriale 23 dicembre 1997 già impugnato dalla Regione Siciliana con ricorso per conflitto di attribuzione -, nella parte in cui dette disposizioni, nello stabilire che le modalità della loro attuazione siano definite con decreto ministeriale, non prevedono la partecipazione della Regione Siciliana al relativo procedimento; risultando detta questione: a) rilevante nel giudizio per conflitto di attribuzione, che non potrebbe essere correttamente definito senza il previo accertamento della legittimità del decreto impugnato sotto il profilo procedimentale, accertamento condizionato a sua volta dalla risoluzione delle questioni di legittimità costituzionale delle disposizioni legislative su cui il decreto si fonda, e b) non manifestamente infondata in riferimento alle norme statutarie concernenti l'autonomia finanziaria della Regione Siciliana (art. 36 dello statuto; art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965), nonchè in riferimento al principio di leale cooperazione fra Stato e Regione, per gli stessi motivi già enunciati nelle sentenze n. 98, n. 347 e n. 348 del 2000. Al contrario, non vi è luogo a sollevare questione di legittimità costituzionale, nè dell'art. 9 del d.l. n. 565 del 30 dicembre 1995 e delle corrispondenti disposizioni dei successivi decreti legge, in quanto privi di efficacia, nè della clausola di sanatoria degli effetti di detti decreti legge decaduti, in quanto produttiva di effetti solo per il 1996, nè infine dell'art. 2, comma 154, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, in quanto già dichiarato costituzionalmente illegittimo (con la sentenza n. 98 del 2000).
- Sulle clausole legislative di riserva di entrate, v. richiamo anche alla sentenza n. 430/1996.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
19/09/1992
n. 384
art. 13
co. 2
legge
14/11/1992
n. 438
art. 0
co. 0
legge
24/12/1993
n. 537
art. 16
co. 17
decreto-legge
30/12/1993
n. 557
art. 16
co. 2
legge
26/02/1994
n. 133
art. 0
co. 0
decreto-legge
23/02/1995
n. 41
art. 47
co. 0
legge
22/03/1995
n. 85
art. 0
co. 0
legge
28/12/1995
n. 549
art. 3
co. 241
decreto-legge
20/06/1996
n. 323
art. 12
co. 0
legge
08/08/1996
n. 425
art. 0
co. 0
decreto-legge
22/05/1993
n. 155
art. 18
co. 7
legge
19/07/1993
n. 243
art. 0
co. 0
Parametri costituzionali
statuto regione Sicilia
art. 36
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 26/07/1965
n. 1074
art. 2