Ordinanza 44/2001 (ECLI:IT:COST:2001:44)
Massima numero 26057
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANTOSUOSSO  - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del  21/02/2001;  Decisione del  21/02/2001
Deposito del 06/03/2001; Pubblicazione in G. U. 14/03/2001
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Regione siciliana - Concessione edilizia in sanatoria - Condizioni del nulla osta dell'autorità preposta al vincolo, anche quando l'apposizione del vincolo sia successiva all'ultimazione dell'opera abusiva - Natura ritenuta solo apparentemente interpretativa della norma censurata - Conseguente, lamentata, incidenza sulla funzione giurisdizionale - Manifesta infondatezza della questione.

Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 3, della legge della Regione Siciliana 31 maggio 1994, n. 17, nella parte in cui impone, per le concessioni in sanatoria di abusi edilizi, il nulla osta degli enti di tutela, anche quando il vincolo sia stato imposto successivamente alla realizzazione della costruzione. La norma, infatti, non incide di per sè sulla sfera di autonomia riservata alla giurisdizione, sicchè al giudice è sempre consentito valutare l'effettiva portata innovativa od interpretativa della norma.

- Per casi di esclusione di una volontà legislativa di incidere su situazione definite col giudicato, si vedano le sentenze n. 525/2000; n. 416/1999; n. 432/1997.

M.R.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione siciliana  31/05/1994  n. 17  art. 5  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 101  co. 2

Altri parametri e norme interposte