Ordinanza 45/2001 (ECLI:IT:COST:2001:45)
Massima numero 26058
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANTOSUOSSO  - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del  21/02/2001;  Decisione del  21/02/2001
Deposito del 06/03/2001; Pubblicazione in G. U. 14/03/2001
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Edilizia e urbanistica - Condono edilizio - Sanatoria degli ampliamenti superiori al 30 per cento della volumetria della costruzione originaria, anche se inferiori al limite di 750 metri cubi - Asserita, irragionevole, disparità di trattamento - Manifesta infondatezza della questione.

Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 39, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, nella parte in cui non consente la sanatoria degli ampliamenti superiori al 30% della volumetria della costruzione originaria, anche se inferiori ai 750 metri cubi. Sussiste infatti, una evidente diversità oggettiva tra le costruzioni nuove e quelle preesistenti al condono previsto dalla legge n. 724 del 1994, sicchè il legislatore ha fatto uso non irrazionale della propria discrezionalità, prevedendo solo per le costruzioni preesistenti il limite di 750 mc quale misura massima dell'aumento abusivo di volumetria sanabile.

- Sulla interpretazione sistematica dell'art. 39 della legge n. 724/1994, si veda la sentenza n. 302/1996, e l'ordinanza n. 395/1996.

- Sulla natura eccezionale e non reiterabile del condono previsto dalla legge n. 724/1994, si vedano le sentenze n. 416/1995, n. 427/1995, e l'ordinanza n. 395/1996.

M.R.

Atti oggetto del giudizio

legge  23/12/1994  n. 724  art. 39  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte