Ordinanza 46/2001 (ECLI:IT:COST:2001:46)
Massima numero 26059
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANTOSUOSSO  - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del  21/02/2001;  Decisione del  21/02/2001
Deposito del 06/03/2001; Pubblicazione in G. U. 14/03/2001
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Edilizia e urbanistica - Reati - Concessione edilizia in sanatoria - Limitazione dell'effetto estintivo alle sole violazioni e ai reati contravvenzionali di natura urbanistica, con esclusione dei reati ambientali - Lamentata, irragionevole, disparità di trattamento tra situazioni analoghe - Manifesta infondatezza della questione.

Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 13 e 22 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, nella parte in cui non prevede che il rilascio della concessione in sanatoria estingua, oltre le violazione di natura urbanistica, anche il reato ambientale. La tutela del paesaggio rientra infatti tra i principi fondamentali della Costituzione, sicchè non irragionevolmente il legislatore ha escluso la possibilità di sanatoria per i reati ambientali dipendenti da abusi edilizi.

- Sulla natura della concessione in sanatoria, si veda la sentenza n. 370/1988.

- Sulla tutela del paesaggio quale valore fondamentale della Costituzione, si vedano le sentenze n. 151/1986, 417/1995, 259/1996, 419/1996.

- Sul condono edilizio ex legge n. 724/1994, si vedano la sentenza n. 85/1998 e l'ordinanza n. 327/2000.

M.R.

Atti oggetto del giudizio

legge  28/02/1985  n. 47  art. 13  co. 0

legge  28/02/1985  n. 47  art. 22  co. 0

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Altri parametri e norme interposte