Ordinanza 50/2001 (ECLI:IT:COST:2001:50)
Massima numero 26065
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO  - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del  21/02/2001;  Decisione del  21/02/2001
Deposito del 06/03/2001; Pubblicazione in G. U. 14/03/2001
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Ordinamento giudiziario - Procedimenti per reati che non ammettono la citazione diretta - Funzioni del pubblico ministero in dibattimento - Delegabilità a soggetti diversi dai magistrati di carriera (ovvero a ufficiali di polizia giudiziaria) - Asserito contrasto con il principio del contraddittorio, per inidoneità del pubblico ministero delegato e prospettata disparita' di trattamento per effetto dell'esercizio discrezionale della facoltà di delega - Manifesta infondatezza della questione.

Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 72, terzo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nella parte in cui non prevede limiti, dipendenti dalla gravità del reato per cui si procede, alla facoltà del pubblico ministero di delegare ad un ufficiale di polizia giudiziaria il compito di sostenere la pubblica accusa in udienza. Infatti il principio di parità fra le parti nel contraddittorio è rispettato quando siano assolte le condizioni di legge per l'esercizio delle funzioni requirenti, mentre l'eventuale inidoneità tecnica della persona delegata a rappresentare la pubblica accusa costituisce un inconveniente di fatto, che non si traduce in un vizio di illegittimità costituzionale.

M.R.

Atti oggetto del giudizio

regio decreto  30/01/1941  n. 12  art. 72  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 111

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte