Sentenza 54/2001 (ECLI:IT:COST:2001:54)
Massima numero 26080
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANTOSUOSSO - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del
05/03/2001; Decisione del
05/03/2001
Deposito del 13/03/2001; Pubblicazione in G. U. 21/03/2001
Massime associate alla pronuncia:
26073
Titolo
Regione sardegna - Turismo e industria alberghiera - Disciplina regionale delle agenzie di viaggio e turismo - Piano pluriennale delle agenzie di viaggio e turismo - Applicabilità anche all'apertura di filiali e succursali - Assunto contrasto con il principio di liberta' dell'iniziativa economica - Manifesta inammissibilità della questione.
Regione sardegna - Turismo e industria alberghiera - Disciplina regionale delle agenzie di viaggio e turismo - Piano pluriennale delle agenzie di viaggio e turismo - Applicabilità anche all'apertura di filiali e succursali - Assunto contrasto con il principio di liberta' dell'iniziativa economica - Manifesta inammissibilità della questione.
Testo
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge della Regione Sardegna 13 luglio 1988, n. 13, la cui applicabilità resta esclusa a seguito della dichiarazione di illegittimità dell'art. 6 della stessa legge, contestualmente pronunciata.
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge della Regione Sardegna 13 luglio 1988, n. 13, la cui applicabilità resta esclusa a seguito della dichiarazione di illegittimità dell'art. 6 della stessa legge, contestualmente pronunciata.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione autonoma Sardegna
13/07/1988
n. 13
art. 4
co. 0
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 41
statuto regione Sardegna
art. 3
Altri parametri e norme interposte