Sentenza 54/2001 (ECLI:IT:COST:2001:54)
Massima numero 26080
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANTOSUOSSO  - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del  05/03/2001;  Decisione del  05/03/2001
Deposito del 13/03/2001; Pubblicazione in G. U. 21/03/2001
Massime associate alla pronuncia:  26073


Titolo
Regione sardegna - Turismo e industria alberghiera - Disciplina regionale delle agenzie di viaggio e turismo - Piano pluriennale delle agenzie di viaggio e turismo - Applicabilità anche all'apertura di filiali e succursali - Assunto contrasto con il principio di liberta' dell'iniziativa economica - Manifesta inammissibilità della questione.

Testo
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge della Regione Sardegna 13 luglio 1988, n. 13, la cui applicabilità resta esclusa a seguito della dichiarazione di illegittimità dell'art. 6 della stessa legge, contestualmente pronunciata.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Sardegna  13/07/1988  n. 13  art. 4  co. 0

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 41

statuto regione Sardegna  art. 3

Altri parametri e norme interposte