Sentenza 55/2001 (ECLI:IT:COST:2001:55)
Massima numero 26076
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SANTOSUOSSO - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del
05/03/2001; Decisione del
05/03/2001
Deposito del 13/03/2001; Pubblicazione in G. U. 21/03/2001
Massime associate alla pronuncia:
26075
Titolo
Regione siciliana - Disposizioni legislative regionali contro la mafia - Istituzione di un comitato regionale per la sicurezza, con funzioni in materia di ordine e sicurezza pubblica - Contrasto con il principio che riserva in via esclusiva alla legislazione nazionale la materia dell'ordine e della sicurezza pubblica - Illegittimità costituzionale.
Regione siciliana - Disposizioni legislative regionali contro la mafia - Istituzione di un comitato regionale per la sicurezza, con funzioni in materia di ordine e sicurezza pubblica - Contrasto con il principio che riserva in via esclusiva alla legislazione nazionale la materia dell'ordine e della sicurezza pubblica - Illegittimità costituzionale.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli artt. 14, 17 e 31 dello statuto siciliano, l'art. 22 della legge della Regione Siciliana 13 settembre 1999, n. 20 che istituisce un Comitato regionale per la sicurezza. Infatti sia le competenze attribuite a detto Comitato, sia la sua composizione nonchè l'espresso richiamo all'art. 31 dello statuto (che disciplina le competenze del Presidente della Regione in tema di ordine pubblico) esprimono elementi univoci e determinanti per ritenere che il Comitato sia un organismo al quale sono state assegnate funzioni in materia di ordine e sicurezza pubblica, in una materia cioè che non è stata attribuita alla competenza legislativa regionale, ma, al contrario, riservata in via esclusiva alla legislazione nazionale.
- Sui presupposti per l'applicazione del principio di leale collaborazione, non invocabile nella specie, v. il richiamo alle sentenze n. 151/1986, n. 175/1976, n. 338/1989 e n. 373/1997.
- Sull'art. 31 dello statuto regionale siciliano, v. sentenza n. 131/1963.
E' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli artt. 14, 17 e 31 dello statuto siciliano, l'art. 22 della legge della Regione Siciliana 13 settembre 1999, n. 20 che istituisce un Comitato regionale per la sicurezza. Infatti sia le competenze attribuite a detto Comitato, sia la sua composizione nonchè l'espresso richiamo all'art. 31 dello statuto (che disciplina le competenze del Presidente della Regione in tema di ordine pubblico) esprimono elementi univoci e determinanti per ritenere che il Comitato sia un organismo al quale sono state assegnate funzioni in materia di ordine e sicurezza pubblica, in una materia cioè che non è stata attribuita alla competenza legislativa regionale, ma, al contrario, riservata in via esclusiva alla legislazione nazionale.
- Sui presupposti per l'applicazione del principio di leale collaborazione, non invocabile nella specie, v. il richiamo alle sentenze n. 151/1986, n. 175/1976, n. 338/1989 e n. 373/1997.
- Sull'art. 31 dello statuto regionale siciliano, v. sentenza n. 131/1963.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione siciliana
13/09/1999
n. 20
art. 22
co. 0
Parametri costituzionali
statuto regione Sicilia
art. 14
statuto regione Sicilia
art. 17
statuto regione Sicilia
art. 31
Altri parametri e norme interposte