Sentenza 55/2001 (ECLI:IT:COST:2001:55)
Massima numero 26076
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SANTOSUOSSO  - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del  05/03/2001;  Decisione del  05/03/2001
Deposito del 13/03/2001; Pubblicazione in G. U. 21/03/2001
Massime associate alla pronuncia:  26075


Titolo
Regione siciliana - Disposizioni legislative regionali contro la mafia - Istituzione di un comitato regionale per la sicurezza, con funzioni in materia di ordine e sicurezza pubblica - Contrasto con il principio che riserva in via esclusiva alla legislazione nazionale la materia dell'ordine e della sicurezza pubblica - Illegittimità costituzionale.

Testo
E' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli artt. 14, 17 e 31 dello statuto siciliano, l'art. 22 della legge della Regione Siciliana 13 settembre 1999, n. 20 che istituisce un Comitato regionale per la sicurezza. Infatti sia le competenze attribuite a detto Comitato, sia la sua composizione nonchè l'espresso richiamo all'art. 31 dello statuto (che disciplina le competenze del Presidente della Regione in tema di ordine pubblico) esprimono elementi univoci e determinanti per ritenere che il Comitato sia un organismo al quale sono state assegnate funzioni in materia di ordine e sicurezza pubblica, in una materia cioè che non è stata attribuita alla competenza legislativa regionale, ma, al contrario, riservata in via esclusiva alla legislazione nazionale.

- Sui presupposti per l'applicazione del principio di leale collaborazione, non invocabile nella specie, v. il richiamo alle sentenze n. 151/1986, n. 175/1976, n. 338/1989 e n. 373/1997.

- Sull'art. 31 dello statuto regionale siciliano, v. sentenza n. 131/1963.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione siciliana  13/09/1999  n. 20  art. 22  co. 0

Parametri costituzionali

statuto regione Sicilia  art. 14

statuto regione Sicilia  art. 17

statuto regione Sicilia  art. 31

Altri parametri e norme interposte