Ordinanza 57/2001 (ECLI:IT:COST:2001:57)
Massima numero 26079
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANTOSUOSSO - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del
05/03/2001; Decisione del
05/03/2001
Deposito del 13/03/2001; Pubblicazione in G. U. 21/03/2001
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Processo penale - Spese processuali - Obbligo di rimborso a carico del condannato - Cessazione, in caso di revoca della condanna per 'abolitio criminis' (nella specie, per abrogazione espressa del reato di oltraggio a pubblico ufficiale) - Mancata previsione - Prospettata irragionevolezza della disciplina, con disparità di trattamento tra quanti siano stati gia' condannati con sentenza irrevocabile o che siano, invece, assoggettati ad un procedimento ancora in corso - Questione di natura interpretativa rimessa al giudice 'a quo' - Manifesta inammissibilita'.
Processo penale - Spese processuali - Obbligo di rimborso a carico del condannato - Cessazione, in caso di revoca della condanna per 'abolitio criminis' (nella specie, per abrogazione espressa del reato di oltraggio a pubblico ufficiale) - Mancata previsione - Prospettata irragionevolezza della disciplina, con disparità di trattamento tra quanti siano stati gia' condannati con sentenza irrevocabile o che siano, invece, assoggettati ad un procedimento ancora in corso - Questione di natura interpretativa rimessa al giudice 'a quo' - Manifesta inammissibilita'.
Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2, secondo comma, del codice penale, nella parte in cui non prevede che il debito di rimborso delle spese processuali si estingua nel caso di revoca della condanna, ex articolo 673 cod. proc. pen., per un fatto che secondo la legge posteriore non costituisca reato. Infatti nell'ipotesi di 'abolitio criminis' cessano tutti gli effetti della sentenza di condanna, e spetta al giudice 'a quo' stabilire se il pagamento delle spese processuali costituisca una obbligazione civile verso lo Stato, ovvero una sanzione di natura analoga a quella penale.
- Sugli effetti della 'abolitio criminis', si veda la sentenza n. 96/1996. -
- Sulla natura del debito per il pagamento delle spese processuali, si veda la sentenza n. 98/1998.
M.R.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2, secondo comma, del codice penale, nella parte in cui non prevede che il debito di rimborso delle spese processuali si estingua nel caso di revoca della condanna, ex articolo 673 cod. proc. pen., per un fatto che secondo la legge posteriore non costituisca reato. Infatti nell'ipotesi di 'abolitio criminis' cessano tutti gli effetti della sentenza di condanna, e spetta al giudice 'a quo' stabilire se il pagamento delle spese processuali costituisca una obbligazione civile verso lo Stato, ovvero una sanzione di natura analoga a quella penale.
- Sugli effetti della 'abolitio criminis', si veda la sentenza n. 96/1996. -
- Sulla natura del debito per il pagamento delle spese processuali, si veda la sentenza n. 98/1998.
M.R.
Atti oggetto del giudizio
codice penale
n. 0
art. 2
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 27
Altri parametri e norme interposte