Ordinanza 59/2001 (ECLI:IT:COST:2001:59)
Massima numero 26082
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANTOSUOSSO - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del
05/03/2001; Decisione del
05/03/2001
Deposito del 13/03/2001; Pubblicazione in G. U. 21/03/2001
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Processo penale - Remissione di querela - Spese del procedimento - Accollo al querelato, anziché al remittente, anche nell'ipotesi in cui sia mancata l'accettazione espressa o tacita della remissione di querela da parte del querelato - Lamentato effetto pregiudizievole per l'onerato, traducentesi in una statuizione sostanzialmente di condanna - Inapplicabilità della disposizione censurata nel procedimento 'a quo' - Manifesta inammissibilita' della questione.
Processo penale - Remissione di querela - Spese del procedimento - Accollo al querelato, anziché al remittente, anche nell'ipotesi in cui sia mancata l'accettazione espressa o tacita della remissione di querela da parte del querelato - Lamentato effetto pregiudizievole per l'onerato, traducentesi in una statuizione sostanzialmente di condanna - Inapplicabilità della disposizione censurata nel procedimento 'a quo' - Manifesta inammissibilita' della questione.
Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 340, comma 4, del codice di procedura penale, nella parte in cui, per l'ipotesi di mancata accettazione espressa o tacita della remissione di querela, pone le spese del procedimento a carico del querelato anzichè del remittente. Il giudice 'a quo', infatti, ha sospettato di illegittimità costituzionale una norma che nelle fattispecie sottoposte al suo esame (richiesta di archiviazione per estinzione del reato a seguito di remissione di querela) non doveva applicare.
M.R.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 340, comma 4, del codice di procedura penale, nella parte in cui, per l'ipotesi di mancata accettazione espressa o tacita della remissione di querela, pone le spese del procedimento a carico del querelato anzichè del remittente. Il giudice 'a quo', infatti, ha sospettato di illegittimità costituzionale una norma che nelle fattispecie sottoposte al suo esame (richiesta di archiviazione per estinzione del reato a seguito di remissione di querela) non doveva applicare.
M.R.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n. 0
art. 340
co. 4
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 25
co. 2
Altri parametri e norme interposte