Ordinanza 60/2001 (ECLI:IT:COST:2001:60)
Massima numero 26083
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANTOSUOSSO  - Redattore VARI
Udienza Pubblica del  05/03/2001;  Decisione del  05/03/2001
Deposito del 13/03/2001; Pubblicazione in G. U. 21/03/2001
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Circolazione stradale - Trasferimento di residenza dell'intestatario del veicolo - Inosservanza dell'obbligo di richiedere l'aggiornamento o il rinnovo della carta di circolazione - Esclusione della possibilità di regolarizzare l'inosservanza, senza applicazione di sanzioni - Asserita, ingiustificata, disparità di trattamento rispetto alla regolarizzazione, al contrario, consentita in caso di trasferimento di proprietà del veicolo - Manifesta infondatezza della questione.

Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 94, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come introdotto dall'art. 17, comma 18, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nella parte in cui prevede, per i soli atti di trasferimento della proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, posti in essere fino alla data di entrata in vigore del novellato art. 94 del codice della strada, la possibilità di procedere, entro novanta giorni, alle necessarie regolarizzazioni senza l'applicazione di sanzioni. Infatti la scelta di introdurre un trattamento di favore rispetto ad un regime sanzionatorio è rimessa alla discrezionalità del legislatore, e non è censurabile se non quando sia esercitata in modo palesemente irragionevole.

- Sulla discrezionalità per il legislatore di disporre eccezioni al regime sanzionatorio, si vedano le ordinanze n. 316 e n. 10/1999; e le sentenze n. 431/1997 e n. 272/1994.

M.R.

Atti oggetto del giudizio

codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)    n.   art. 94  co. 6

legge  27/12/1997  n. 449  art. 17  co. 18

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte