Ordinanza 61/2001 (ECLI:IT:COST:2001:61)
Massima numero 26084
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANTOSUOSSO - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del
05/03/2001; Decisione del
05/03/2001
Deposito del 13/03/2001; Pubblicazione in G. U. 21/03/2001
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Tributi locali - Imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni (iciap) - Reddito a base dell'imposta - Mancata previsione della parametrazione del reddito con riferimento al comune ove è stato prodotto - Lamentata duplicazione di imposta, con disparità di trattamento tra contribuenti, a seconda che esplichino la propria attivita' in un'unica sede o in sedi ubicate in comuni diversi, e con violazione del principio della capacità contributiva - Manifesta infondatezza della questione.
Tributi locali - Imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni (iciap) - Reddito a base dell'imposta - Mancata previsione della parametrazione del reddito con riferimento al comune ove è stato prodotto - Lamentata duplicazione di imposta, con disparità di trattamento tra contribuenti, a seconda che esplichino la propria attivita' in un'unica sede o in sedi ubicate in comuni diversi, e con violazione del principio della capacità contributiva - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito nella legge 24 aprile 1989, n. 144, come modificato dal decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito nella legge 27 novembre 1989, n. 384, nella parte in cui non prevede una parametrazione del reddito in rapporto al Comune ove è stato prodotto. Infatti l'importo dovuto a titolo di ICIAP (oggi abolita) era determinato con un criterio che non poteva dirsi nè fonte di duplicazioni impositive (in quanto la misura base dell'imposta era ragguagliata alla superficie nel singolo comune), nè irragionevole (tenuto conto della maggiore capacità contributiva di una attività professionale esercitata con locali attrezzati in piu comuni).
M.R.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito nella legge 24 aprile 1989, n. 144, come modificato dal decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito nella legge 27 novembre 1989, n. 384, nella parte in cui non prevede una parametrazione del reddito in rapporto al Comune ove è stato prodotto. Infatti l'importo dovuto a titolo di ICIAP (oggi abolita) era determinato con un criterio che non poteva dirsi nè fonte di duplicazioni impositive (in quanto la misura base dell'imposta era ragguagliata alla superficie nel singolo comune), nè irragionevole (tenuto conto della maggiore capacità contributiva di una attività professionale esercitata con locali attrezzati in piu comuni).
M.R.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
02/03/1989
n. 66
art. 1
co. 0
legge
24/04/1989
n. 144
art. 0
co. 0
decreto-legge
30/09/1989
n. 332
art. 0
co. 0
legge
27/11/1989
n. 384
art. 0
co. 0
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 53
Altri parametri e norme interposte