Ordinanza 62/2001 (ECLI:IT:COST:2001:62)
Massima numero 26085
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO  - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del  05/03/2001;  Decisione del  05/03/2001
Deposito del 13/03/2001; Pubblicazione in G. U. 21/03/2001
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Previdenza e assistenza sociale - Rendita per invalidità - Revoca del beneficio per accertato difetto dei prescritti requisiti e ripetizione dei ratei indebitamente percepiti - Abrogazione delle disposizioni con successivo provvedimento legislativo - Mancata previsione di efficacia retroattiva della norma abrogatrice - Lamentata disparità di trattamento dei beneficiari delle provvidenze - Manifesta infondatezza della questione.

Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimitA costituzionale dell'art. 4, comma 3-nonies, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, introdotto dalla legge di conversione 8 agosto 1996, n. 425. Infatti la norma che prevedeva l'obbligo, per il titolare di pensione d'invalidità, di restituire tutti i ratei percepiti nell'anno precedente l'accertamento dal quale fosse emerso la non spettanza del trattamento, in caso di mancata adesione all'accertamento stesso (norma abrogata dalla disposizione impugnata) non era comunque applicabile nei casi in cui la minore invalidità fosse sopravvenuta in un periodo di tempo inferiore all'anno che ha preceduto l'accertamento-verifica.

- Sulla (oggi abrogata) previsione della perdita dei ratei per l'anno anteriore all'accertamento del minor grado di invalidità si veda la sentenza n. 382/1996.

M.R.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  20/06/1996  n. 323  art. 4  co. 3

legge  08/08/1996  n. 425  art. 0  co. 0

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte