Ordinanza 64/2001 (ECLI:IT:COST:2001:64)
Massima numero 26087
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore BILE
Udienza Pubblica del
05/03/2001; Decisione del
05/03/2001
Deposito del 13/03/2001; Pubblicazione in G. U. 21/03/2001
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Giustizia amministrativa - Controversie in materia di pubblici servizi - Devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Mancata esclusione delle controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi con salvezza della giurisdizione del giudice ordinario - Lamentato eccesso di delega - Incidenza sul quadro normativo della sopravvenuta sentenza n. 292 del 2000 e della modifica, con legge, della disposizione censurata - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
Giustizia amministrativa - Controversie in materia di pubblici servizi - Devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Mancata esclusione delle controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi con salvezza della giurisdizione del giudice ordinario - Lamentato eccesso di delega - Incidenza sul quadro normativo della sopravvenuta sentenza n. 292 del 2000 e della modifica, con legge, della disposizione censurata - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
Testo
Restituzione degli atti al giudice 'a quo', con riferimento alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 33, comma 1, comma 2 lettera f) e comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, nella parte in cui ha modificato i criteri di riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, perchè valuti l'incidenza sulla questione sollevata sia della sentenza n. 292 del 2000 (con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 33 del d. lgs. n. 80 del 1998); sia della legge 21 luglio 2000, n. 205, la quale ha novato il testo dello stesso art. 33 del d. lgs. n. 80 del 1998, attribuendogli l'efficacia della legge formale e non più quella della legge sostanziale.
M.R.
Restituzione degli atti al giudice 'a quo', con riferimento alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 33, comma 1, comma 2 lettera f) e comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, nella parte in cui ha modificato i criteri di riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, perchè valuti l'incidenza sulla questione sollevata sia della sentenza n. 292 del 2000 (con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 33 del d. lgs. n. 80 del 1998); sia della legge 21 luglio 2000, n. 205, la quale ha novato il testo dello stesso art. 33 del d. lgs. n. 80 del 1998, attribuendogli l'efficacia della legge formale e non più quella della legge sostanziale.
M.R.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
31/03/1998
n. 80
art. 33
co. 1
decreto legislativo
31/03/1998
n. 80
art. 33
co. 2
decreto legislativo
31/03/1998
n. 80
art. 33
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte
legge 15/03/1997
n. 59
art. 11
co. 4 lett. g