Sentenza 112/2022 (ECLI:IT:COST:2022:112)
Massima numero 44833
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMATO  - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del  05/04/2022;  Decisione del  05/04/2022
Deposito del 09/05/2022; Pubblicazione in G. U. 11/05/2022
Massime associate alla pronuncia:  44829  44830  44831  44832  44834


Titolo
Trasporto pubblico - In genere - Autoservizi pubblici non di linea (taxi e noleggio con conducente - NCC) - Riconducibilità alla materia della tutela della concorrenza - Divieto, per le Regioni, anche in emergenza epidemiologica da COVID-19, di porre deroghe alla disciplina statale (nel caso di specie: illegittimità costituzionale della norma della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia che prevede il trasferimento delle licenze per taxi e autorizzazioni per NCC anche prima del limite quinquennale dal rilascio). (Classif. 253001).

Testo

Sono da ricondurre alle misure legislative di promozione, rientranti nella tutela della concorrenza, quelle volte a prefigurare procedure concorsuali di garanzia che assicurino la più ampia apertura del mercato a tutti gli operatori economici (concorrenza "per il mercato"). (Precedente: S. 56/2020 - mass. 42162).


La configurazione del mercato tramite la fissazione di determinate condizioni per l'accesso degli operatori a un dato settore rientra nella materia della concorrenza. (Precedenti: S. 56/2020 - mass. 42164; S. 452 del 2007 - mass. 32000).


La peculiare contingenza della crisi economica determinata dal COVID-19 non può rilevare nella definizione del riparto delle funzioni legislative in materia di concorrenza, essendo escluso che la precarietà del contesto di emergenza abbia ampliato le competenze regionali. Resta così fermo che, anche in relazione all'emergenza pandemica, spetta solo allo Stato adottare norme di deroga in tale materia. (Precedenti: S. 23/2022 - mass. 44499; S. 38/2021 - mass. 43692; S. 16/2021 - mass. 43575).


(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, comma secondo, lettera e, l'art. 5 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 25 del 2020 che prevede, per l'attività di trasporto non di linea, taxi e noleggio con conducente-NCC, una deroga temporanea al limite quinquennale fissato dall'art. 9, comma 1, della legge n. 21 del 1992 per il trasferimento delle licenze. La norma impugnata dal Governo, diretta a ridurre la portata applicativa della regola del concorso pubblico, ricade nella materia della tutela della concorrenza né può ritenersi che essa produca un effetto pro-concorrenziale: è vero, infatti, che essa elimina un limite al libero accesso al mercato del trasporto non di linea, ma tale limite è posto dal legislatore proprio al fine di non vanificare il concorso pubblico, strumento di promozione della concorrenza nell'accesso al mercato in questione. Né, infine, la norma regionale può essere giustificata in ragione della crisi economica causata dalla pandemia da COVID-19, spettando solo allo Stato adottare norme di deroga nella materia della tutela della concorrenza). (Precedente: S. 283/2009).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia  30/12/2020  n. 25  art. 5  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte