Reati e pene – Circostanze – Attenuanti comuni – Riparazione integrale del danno – Natura oggettiva – Ratio – Collaborazione del reo nella rimozione degli effetti civili pregiudizievoli del reato – Possibilità di inferirne il ravvedimento e la minore pericolosità sociale. (Classif. 210011)
L’attenuante della riparazione integrale del danno (art. 62, n. 6, prima parte, cod. pen.) ha carattere essenzialmente oggettivo ed è applicabile anche quando l’intervento risarcitorio, comunque riferibile all’imputato, sia compiuto, prima del giudizio, da soggetti civilmente responsabili, diversi dal reo. (Precedente: S. 138/1998 - mass. 24051).
La ratio dell’attenuante della riparazione integrale del danno (art. 62, n. 6, prima parte, cod. pen.) risiede in una condotta collaborativa dell’autore del reato che realizza o contribuisce a realizzare l’effetto della tempestiva riparazione, così da rendere ex post meno grave l’offesa al bene giuridico protetto. (Precedente: S. 138/1998 - mass. 24051).
La natura oggettiva dell’attenuante dell’integrale risarcimento del danno (art. 62, n. 6, prima parte, cod. pen.) non impedisce di inferire dal tipo di condotta tenuta in concreto dal reo anche indici di un suo ravvedimento e di una sua minore pericolosità sociale.