Sentenza 72/2026 (ECLI:IT:COST:2026:72)
Massima numero 47673
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMOROSO  - Redattrice NAVARRETTA
Udienza Pubblica del  24/02/2026;  Decisione del  24/02/2026
Deposito del 12/05/2026; Pubblicazione in G. U. 13/05/2026
Massime associate alla pronuncia:  47671  47672  47674


Titolo
Reati e pene – Circostanze – Attenuanti comuni – Riparazione integrale del danno – Natura oggettiva – Ratio – Collaborazione del reo nella rimozione degli effetti civili pregiudizievoli del reato – Possibilità di inferirne il ravvedimento e la minore pericolosità sociale. (Classif. 210011)

Testo

L’attenuante della riparazione integrale del danno (art. 62, n. 6, prima parte, cod. pen.) ha carattere essenzialmente oggettivo ed è applicabile anche quando l’intervento risarcitorio, comunque riferibile all’imputato, sia compiuto, prima del giudizio, da soggetti civilmente responsabili, diversi dal reo. (Precedente: S. 138/1998 - mass. 24051).

La ratio dell’attenuante della riparazione integrale del danno (art. 62, n. 6, prima parte, cod. pen.) risiede in una condotta collaborativa dell’autore del reato che realizza o contribuisce a realizzare l’effetto della tempestiva riparazione, così da rendere ex post meno grave l’offesa al bene giuridico protetto. (Precedente: S. 138/1998 - mass. 24051).

La natura oggettiva dell’attenuante dell’integrale risarcimento del danno (art. 62, n. 6, prima parte, cod. pen.) non impedisce di inferire dal tipo di condotta tenuta in concreto dal reo anche indici di un suo ravvedimento e di una sua minore pericolosità sociale.



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte