Sentenza 66/2001 (ECLI:IT:COST:2001:66)
Massima numero 26088
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SANTOSUOSSO  - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del  07/03/2001;  Decisione del  07/03/2001
Deposito del 16/03/2001; Pubblicazione in G. U. 21/03/2001
Massime associate alla pronuncia:  26089  26090  26091  26092


Titolo
Finanza pubblica - Rapporti tra stato e regione siciliana - Riscossione dei tributi - Facoltà di riscossione da parte di qualunque concessionario del servizio nell'intero territorio nazionale - Omessa previsione dell'obbligo di riversare nelle casse regionali le somme riscosse in relazione a fattispecie maturate nell'ambito della regione siciliana - Ricorso della stessa regione in via principale - Non fondatezza della questione.

Testo
La facoltà di riscossione dei tributi da parte di qualunque concessionario del servizio, nell'intero territorio nazionale, introdotta dal decreto legislativo delegato n. 422 del 1998 non incide sulla spettanza alla Regione Siciliana dei tributi riscossi con riguardo a fattispecie maturate nel relativo territorio. Il meccanismo di riscossione lascia infatti del tutto impregiudicata la titolarità in capo alle varie amministrazioni del diritto a percepire il gettito, secondo le norme che disciplinano il riparto delle entrate e resta intatto l'obbligo di riversamento nelle casse regionali del gettito di spettanza della Regione. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera d), del d.lgs. 19 novembre 1998, n. 422.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  19/11/1998  n. 422  art. 1  co. 1

decreto legislativo  09/07/1997  n. 237  art. 4  co. 1

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica  26/07/1965  n. 1074  art. 4