Sentenza 66/2001 (ECLI:IT:COST:2001:66)
Massima numero 26089
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SANTOSUOSSO - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
07/03/2001; Decisione del
07/03/2001
Deposito del 16/03/2001; Pubblicazione in G. U. 21/03/2001
Titolo
Finanza pubblica - Riscossione dei tributi - Entrate tributarie riscosse dagli uffici periferici - Modalità per il versamento alla tesoreria provinciale dello stato e compensi agli intermediari - Determinazione e, rispettivamente, approvazione di convenzioni da farsi con decreto interministeriale - Ricorso della regione siciliana - Prospettata indebita sottrazione alla regione della potestà di organizzare la riscossione di tali tributi con violazione del principio di leale collaborazione - Non fondatezza della questione.
Finanza pubblica - Riscossione dei tributi - Entrate tributarie riscosse dagli uffici periferici - Modalità per il versamento alla tesoreria provinciale dello stato e compensi agli intermediari - Determinazione e, rispettivamente, approvazione di convenzioni da farsi con decreto interministeriale - Ricorso della regione siciliana - Prospettata indebita sottrazione alla regione della potestà di organizzare la riscossione di tali tributi con violazione del principio di leale collaborazione - Non fondatezza della questione.
Testo
La previsione di un decreto ministeriale, per stabilire le modalità di versamento delle somme riscosse e per approvare le convenzioni che determinano i compensi agli intermediari, non intacca né la spettanza dei tributi alla Regione Siciliana, né la potestà della Regione di disciplinare, entro i limiti già chiariti, la riscossione dei tributi nell'ambito del territorio regionale, ferma restando, in assenza di normativa regionale, l'applicazione anche in Sicilia delle leggi dello Stato. Non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera e) del d.lgs. 19 novembre 1998, n. 422.
- Cfr. sentenze n. 111, n. 138 e n. 186/1999.
La previsione di un decreto ministeriale, per stabilire le modalità di versamento delle somme riscosse e per approvare le convenzioni che determinano i compensi agli intermediari, non intacca né la spettanza dei tributi alla Regione Siciliana, né la potestà della Regione di disciplinare, entro i limiti già chiariti, la riscossione dei tributi nell'ambito del territorio regionale, ferma restando, in assenza di normativa regionale, l'applicazione anche in Sicilia delle leggi dello Stato. Non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera e) del d.lgs. 19 novembre 1998, n. 422.
- Cfr. sentenze n. 111, n. 138 e n. 186/1999.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
19/11/1998
n. 422
art. 1
co. 1
decreto legislativo
09/07/1997
n. 237
art. 6
co. 0
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 81
Costituzione
art. 116
Costituzione
art. 119
statuto regione Sicilia
art. 36
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 26/07/1965
n. 1074
art. 0