Sentenza 66/2001 (ECLI:IT:COST:2001:66)
Massima numero 26089
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SANTOSUOSSO  - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del  07/03/2001;  Decisione del  07/03/2001
Deposito del 16/03/2001; Pubblicazione in G. U. 21/03/2001
Massime associate alla pronuncia:  26088  26090  26091  26092


Titolo
Finanza pubblica - Riscossione dei tributi - Entrate tributarie riscosse dagli uffici periferici - Modalità per il versamento alla tesoreria provinciale dello stato e compensi agli intermediari - Determinazione e, rispettivamente, approvazione di convenzioni da farsi con decreto interministeriale - Ricorso della regione siciliana - Prospettata indebita sottrazione alla regione della potestà di organizzare la riscossione di tali tributi con violazione del principio di leale collaborazione - Non fondatezza della questione.

Testo
La previsione di un decreto ministeriale, per stabilire le modalità di versamento delle somme riscosse e per approvare le convenzioni che determinano i compensi agli intermediari, non intacca né la spettanza dei tributi alla Regione Siciliana, né la potestà della Regione di disciplinare, entro i limiti già chiariti, la riscossione dei tributi nell'ambito del territorio regionale, ferma restando, in assenza di normativa regionale, l'applicazione anche in Sicilia delle leggi dello Stato. Non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera e) del d.lgs. 19 novembre 1998, n. 422.

- Cfr. sentenze n. 111, n. 138 e n. 186/1999.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  19/11/1998  n. 422  art. 1  co. 1

decreto legislativo  09/07/1997  n. 237  art. 6  co. 0

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 81

Costituzione  art. 116

Costituzione  art. 119

statuto regione Sicilia  art. 36

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica  26/07/1965  n. 1074  art. 0