Sentenza 66/2001 (ECLI:IT:COST:2001:66)
Massima numero 26090
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SANTOSUOSSO  - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del  07/03/2001;  Decisione del  07/03/2001
Deposito del 16/03/2001; Pubblicazione in G. U. 21/03/2001
Massime associate alla pronuncia:  26088  26089  26091  26092


Titolo
Finanza pubblica - Riscossione dei tributi - Versamento delle somme riscosse dal concessionario del servizio - Eliminazione del riferimento alle <> - Ricorso della regione siciliana - Prospettato ritardo, privo di giustificazione, nell'acquisizione dei proventi spettanti alla stessa regione - Non fondatezza della questione.

Testo
Secondo una corretta lettura più aderente al particolare regime della Regione Siciliana, in ordine alle modalità di versamento delle entrate da parte dei concessionari del servizio di riscossione, occorre far riferimento alla disciplina prevista per le entrate tributarie dello Stato, piuttosto che a quella delle entrate di pertinenza degli enti territoriali. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera g) del d.lgs. n. 422 del 1998.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  19/11/1998  n. 422  art. 1  co. 1

decreto legislativo  09/07/1997  n. 237  art. 8  co. 0

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 81

Costituzione  art. 116

Costituzione  art. 119

statuto regione Sicilia  art. 36

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica  26/07/1965  n. 1074  art. 0