Ordinanza 67/2001 (ECLI:IT:COST:2001:67)
Massima numero 26093
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANTOSUOSSO  - Redattore VARI
Udienza Pubblica del  07/03/2001;  Decisione del  07/03/2001
Deposito del 16/03/2001; Pubblicazione in G. U. 21/03/2001
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Imposte sui redditi - Credito d'imposta - Criterio di computo - Disciplina sopravvenuta - Eliminazione dell'aggettivo "netto" dalla locuzione "reddito complessivo netto" - Residua applicabilità, per il solo periodo di imposta 1988, della norma previgente - Lamentata irragionevolezza - Prospettazione della questione in termini contraddittori - Manifesta inammissibilità.

Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 3, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, in quanto il giudice rimettente ha sospettato in termini contraddittori di irragionevolezza la norma censurata, omettendo anche di denunciare, invece di quella indicata, la norma che sarebbe applicabile 'ratione temporis' alla fattispecie concreta.

- Sulla inammissibilità della questione per contraddittorietà della motivazione, si vedano le ordinanze n. 7/2000, n. 435/2000, n. 373/1999.

M.R.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  27/04/1990  n. 90  art. 14  co. 3

legge  26/06/1990  n. 165  art. 0  co. 0

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte