Ordinanza 68/2001 (ECLI:IT:COST:2001:68)
Massima numero 26094
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANTOSUOSSO  - Redattore VARI
Udienza Pubblica del  07/03/2001;  Decisione del  07/03/2001
Deposito del 16/03/2001; Pubblicazione in G. U. 21/03/2001
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Straniero - Documento di identificazione - Mancata esibizione senza giustificato motivo, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza - Sostanziale inefficacia della sanzione prevista - Prospettata violazione del principio di effettività della pena e del principio di buon andamento, con manifesta disparita' di trattamento - Discrezionalità legislativa nella materia penale - Manifesta infondatezza della questione.

Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che punisce lo straniero, il quale, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, non esibisce, senza giustificato motivo, il passaporto o altro documento di identificazione, in quanto le censure mosse dal rimettente investono il piano delle scelte politiche del legislatore.

- Sulla discrezionalità del legislatore nella formulazione delle fattispecie incriminatrici, si vedano le ordinanze n. 207/1999, 297/1998, 456/1997, 313/1995.

M.R.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  25/07/1998  n. 286  art. 6  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 27

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte