Ordinanza 69/2001 (ECLI:IT:COST:2001:69)
Massima numero 26095
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del
07/03/2001; Decisione del
07/03/2001
Deposito del 16/03/2001; Pubblicazione in G. U. 21/03/2001
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Reati tributari - Violazioni doganali - Dichiarazione di abitualità in contrabbando - Presupposti - Nuova disposizione - Prospettata violazione dei limiti della delega legislativa - Sopravvenuta ulteriore modifica normativa - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
Reati tributari - Violazioni doganali - Dichiarazione di abitualità in contrabbando - Presupposti - Nuova disposizione - Prospettata violazione dei limiti della delega legislativa - Sopravvenuta ulteriore modifica normativa - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
Testo
Restituzione degli atti al giudice 'a quo', con riferimento alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 26 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, recante modifica dei presupposti per la dichiarazione di abitualità nel contrabbando, sollevata per presunto contrasto con la delega legislativa (artt. 1 e 6 della legge 25 giugno 1999, n. 205), la quale - secondo il rimettente - ha depenalizzato alcuni fatti di contrabbando, ma non avrebbe ad oggetto una nuova disciplina del contrabbando abituale. Infatti, successivamente all'ordinanza di rimessione, l'art. 9 della legge 29 settembre 2000, n. 300 ha ulteriormente elevato il limite quantitativo per la dichiarazione di abitualità in contrabbando, di cui all'art. 297 del d.P.R. n. 43 del 1973.
M.R.
Restituzione degli atti al giudice 'a quo', con riferimento alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 26 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, recante modifica dei presupposti per la dichiarazione di abitualità nel contrabbando, sollevata per presunto contrasto con la delega legislativa (artt. 1 e 6 della legge 25 giugno 1999, n. 205), la quale - secondo il rimettente - ha depenalizzato alcuni fatti di contrabbando, ma non avrebbe ad oggetto una nuova disciplina del contrabbando abituale. Infatti, successivamente all'ordinanza di rimessione, l'art. 9 della legge 29 settembre 2000, n. 300 ha ulteriormente elevato il limite quantitativo per la dichiarazione di abitualità in contrabbando, di cui all'art. 297 del d.P.R. n. 43 del 1973.
M.R.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
30/12/1999
n. 507
art. 26
co. 0
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 77
Altri parametri e norme interposte
legge 25/06/1999
n. 205
art. 1
legge 25/06/1999
n. 205
art. 6