Ordinanza 70/2001 (ECLI:IT:COST:2001:70)
Massima numero 26096
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del
07/03/2001; Decisione del
07/03/2001
Deposito del 16/03/2001; Pubblicazione in G. U. 21/03/2001
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Processo penale - Indagini preliminari - Proroga del termine per l'espletamento dell'incidente probatorio - Necessità della richiesta di parte - Asserita violazione dei principi della legge delega, irragionevole disparità di trattamento tra l'acquisizione della prova dibattimentale e quella in incidente probatorio, tra la posizione dell'imputato in udienza preliminare e quella dell'indagato, nonché asserita menomazione del diritto di difesa della persona offesa e lesione del principio dell'adattamento automatico dell'ordinamento interno alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.
Processo penale - Indagini preliminari - Proroga del termine per l'espletamento dell'incidente probatorio - Necessità della richiesta di parte - Asserita violazione dei principi della legge delega, irragionevole disparità di trattamento tra l'acquisizione della prova dibattimentale e quella in incidente probatorio, tra la posizione dell'imputato in udienza preliminare e quella dell'indagato, nonché asserita menomazione del diritto di difesa della persona offesa e lesione del principio dell'adattamento automatico dell'ordinamento interno alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.
Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 393 del codice di procedura penale, nella parte in cui prescrive la necessità della richiesta di proroga del termine delle indagini preliminari per l'espletamento dell'incidente probatorio. Infatti da un lato il giudice rimettente - giudice delle indagini preliminari - non ha indicato per quale motivo debba pronunciarsi su un tema (l'utilizzabilita della prova), la cui valutazione e utilizzazione è normalmente riservata al giudice del dibattimento; dall'altro, nel giudizio 'a quo' non vi era necessità di una proroga del termine per le indagini preliminari.
M.R.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 393 del codice di procedura penale, nella parte in cui prescrive la necessità della richiesta di proroga del termine delle indagini preliminari per l'espletamento dell'incidente probatorio. Infatti da un lato il giudice rimettente - giudice delle indagini preliminari - non ha indicato per quale motivo debba pronunciarsi su un tema (l'utilizzabilita della prova), la cui valutazione e utilizzazione è normalmente riservata al giudice del dibattimento; dall'altro, nel giudizio 'a quo' non vi era necessità di una proroga del termine per le indagini preliminari.
M.R.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n. 0
art. 393
co. 0
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 10
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 111
Altri parametri e norme interposte
convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)
n. 0
art. 0
legge 04/08/1955
n. 848
art. 0
legge 16/02/1987
n. 81
art. 2 numero 40