Sentenza 73/2001 (ECLI:IT:COST:2001:73)
Massima numero 26110
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del
19/03/2001; Decisione del
19/03/2001
Deposito del 22/03/2001; Pubblicazione in G. U. 28/03/2001
Titolo
Rilevanza della questione di legittimità costituzionale - Prospettato difetto - Eccezioni di inammissibilita', sollevate dal presidente del consiglio dei ministri - Rigetto - Ammissibilità della questione.
Rilevanza della questione di legittimità costituzionale - Prospettato difetto - Eccezioni di inammissibilita', sollevate dal presidente del consiglio dei ministri - Rigetto - Ammissibilità della questione.
Testo
Il riconoscimento nel nostro ordinamento di una sentenza penale straniera, ai sensi della legge n. 257 del 1989 (contenente norme per l'attuazione di Convenzioni sull'esecuzione delle sentenze penali), non implica alcun effetto di giudicato in merito alla conformità all'ordinamento italiano delle clausole dell'accordo intergovernativo (nella specie, tra gli Stati Uniti e l'Italia) relativo all'esecuzione della pena in Italia. Ne consegue che l'avvenuto deposito della sentenza di riconoscimento non rende irrilevante la questione di legittimità costituzionale della norma esecutiva della Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, adottata a Straburgo il 21 marzo 1983. Né l'accordo intergovernativo sul trasferimento in Italia della persona condannata in altro Paese impedisce al giudice di applicare norme contrastanti con quell'accordo.
M.R.
Il riconoscimento nel nostro ordinamento di una sentenza penale straniera, ai sensi della legge n. 257 del 1989 (contenente norme per l'attuazione di Convenzioni sull'esecuzione delle sentenze penali), non implica alcun effetto di giudicato in merito alla conformità all'ordinamento italiano delle clausole dell'accordo intergovernativo (nella specie, tra gli Stati Uniti e l'Italia) relativo all'esecuzione della pena in Italia. Ne consegue che l'avvenuto deposito della sentenza di riconoscimento non rende irrilevante la questione di legittimità costituzionale della norma esecutiva della Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, adottata a Straburgo il 21 marzo 1983. Né l'accordo intergovernativo sul trasferimento in Italia della persona condannata in altro Paese impedisce al giudice di applicare norme contrastanti con quell'accordo.
M.R.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte