Sentenza 73/2001 (ECLI:IT:COST:2001:73)
Massima numero 26112
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del
19/03/2001; Decisione del
19/03/2001
Deposito del 22/03/2001; Pubblicazione in G. U. 28/03/2001
Titolo
Esecuzione penale - Esecuzione di condanne emesse da uno stato estero - Sentenze emesse, nella specie, dalla giurisdizione degli stati uniti d'america - Trasferimento della persona condannata, in virtù della convenzione di strasburgo - Condizioni stabilite nell'accordo sul trasferimento tra lo stato di condanna e lo stato di esecuzione - Ritenuta inapplicabilità del rinvio facoltativo dell'esecuzione di pena, in presenza di grave infermita' fisica del condannato - Conseguente, lamentata, violazione di diritti inviolabili, nella specie del diritto alla salute, del principio della finalità rieducativa della pena, dei principi di legalita' della pena e di eguaglianza - Non fondatezza della questione.
Esecuzione penale - Esecuzione di condanne emesse da uno stato estero - Sentenze emesse, nella specie, dalla giurisdizione degli stati uniti d'america - Trasferimento della persona condannata, in virtù della convenzione di strasburgo - Condizioni stabilite nell'accordo sul trasferimento tra lo stato di condanna e lo stato di esecuzione - Ritenuta inapplicabilità del rinvio facoltativo dell'esecuzione di pena, in presenza di grave infermita' fisica del condannato - Conseguente, lamentata, violazione di diritti inviolabili, nella specie del diritto alla salute, del principio della finalità rieducativa della pena, dei principi di legalita' della pena e di eguaglianza - Non fondatezza della questione.
Testo
La Convenzione di Strasburgo del 21 marzo 1983 sul trasferimento delle persone condannate consente la continuazione della pena, inflitta da uno Stato, nel territorio di un altro Stato. La stessa Convenzione, tuttavia, non consente affatto che lo Stato di esecuzione e lo Stato di condanna possano pattuire un regime speciale di esecuzione della pena. Ne consegue che l'art. 3, paragrafo 1, lettera f) della Convenzione, non può essere interpretato nel senso che tale disposizione autorizzi i Governi degli Stati a convenire fra loro particolari condizioni relativamente al trasferimento. In ogni caso però, ammessa questa interpretazione, il potere governativo di concordare particolari modalità di esecuzione della pena non può esercitarsi in contrasto con l'ordinamento dello Stato italiano e ciò in forza degli artt. 9 e 10 della Convenzione, i quali fanno salvo l'ordinamento giuridico dello Stato di esecuzione, i suoi principi e le sue regole costituzionali.
- Sui limiti all'ingresso nel nostro ordinamento di norme consuetudinarie o pattizie di altri ordinamenti, derivanti dal rispetto dei diritti inalienabili della persona e dai principi fondamentali della Costituzione, si vedano le sentenze n. 30/1971, 31/1971, 12/1972, 195/1972, 175/1973, 183/1973, 16/1978, 48/1979, 176/1981, 16/1982, 18/1982, 170/1984, 232/1989, 168/1991.
- Sulla natura di legge ordinaria delle norme di diritto internazionale pattizio, si vedano le sentenze n. 32/1999, 288/1997, 323/1989.
- Sulla sottoponibilità al controllo di costituzionalità dei trattati internazionali, impugnando le leggi di esecuzione, si vedano le sentenze 183/1994, 446/1990, 128/1987, 210/1986, 20/1966.
M.R.
La Convenzione di Strasburgo del 21 marzo 1983 sul trasferimento delle persone condannate consente la continuazione della pena, inflitta da uno Stato, nel territorio di un altro Stato. La stessa Convenzione, tuttavia, non consente affatto che lo Stato di esecuzione e lo Stato di condanna possano pattuire un regime speciale di esecuzione della pena. Ne consegue che l'art. 3, paragrafo 1, lettera f) della Convenzione, non può essere interpretato nel senso che tale disposizione autorizzi i Governi degli Stati a convenire fra loro particolari condizioni relativamente al trasferimento. In ogni caso però, ammessa questa interpretazione, il potere governativo di concordare particolari modalità di esecuzione della pena non può esercitarsi in contrasto con l'ordinamento dello Stato italiano e ciò in forza degli artt. 9 e 10 della Convenzione, i quali fanno salvo l'ordinamento giuridico dello Stato di esecuzione, i suoi principi e le sue regole costituzionali.
- Sui limiti all'ingresso nel nostro ordinamento di norme consuetudinarie o pattizie di altri ordinamenti, derivanti dal rispetto dei diritti inalienabili della persona e dai principi fondamentali della Costituzione, si vedano le sentenze n. 30/1971, 31/1971, 12/1972, 195/1972, 175/1973, 183/1973, 16/1978, 48/1979, 176/1981, 16/1982, 18/1982, 170/1984, 232/1989, 168/1991.
- Sulla natura di legge ordinaria delle norme di diritto internazionale pattizio, si vedano le sentenze n. 32/1999, 288/1997, 323/1989.
- Sulla sottoponibilità al controllo di costituzionalità dei trattati internazionali, impugnando le leggi di esecuzione, si vedano le sentenze 183/1994, 446/1990, 128/1987, 210/1986, 20/1966.
M.R.
Atti oggetto del giudizio
legge
25/07/1988
n. 334
art. 2
co. 0
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 25
co. 2
Costituzione
art. 27
co. 3
Costituzione
art. 32
co. 1
Altri parametri e norme interposte