Sentenza 74/2001 (ECLI:IT:COST:2001:74)
Massima numero 26104
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente RUPERTO  - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del  19/03/2001;  Decisione del  19/03/2001
Deposito del 23/03/2001; Pubblicazione in G. U. 28/03/2001
Massime associate alla pronuncia:  26103  26105  26106  26107  26108  26109


Titolo
Questione di legittimita' in via principale - Ricorso della regione lombardia - Attuazione già data dalla stessa regione all'atto statale oggetto di impugnativa - Interesse al ricorso - Permanenza.

Testo
Quando la ricorente attui o si conformi alle disposizioni oggetto di impugnativa nel ricorso in via principale, non può senz'altro ritenersi cessata la materia del contendere, dovendo piuttosto verificarsi, ai fini della permanenza dell'interesse al ricorso, se dalla eventuale dichiarazione di illegittimità dell'atto impugnato, consegua la reintegrazione dell'ordine costituzionale delle competenze asseritamente violato. Nella specie l'attuazione del decreto legislativo n. 469 del 1997, ad opera della legge regionale della Lombardia n. 1 del 1999, non fa venir meno l'interesse della Regione ad una declaratoria di illegittimità che rimuova le disposizioni di tale decreto compressive della propria autonomia.

- Sull'inammissibilità del ricorso per aquiescenza o per il carattere confermativo del provvedimento impugnato, v. le sentenze n. 382/1999, n. 224/1994, n. 49/1987, n. 36/1982, n. 50/1959 e n. 44/1957.

A.M.M.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte