Sentenza 74/2001 (ECLI:IT:COST:2001:74)
Massima numero 26105
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente RUPERTO - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del
19/03/2001; Decisione del
19/03/2001
Deposito del 23/03/2001; Pubblicazione in G. U. 28/03/2001
Titolo
Mercato del lavoro - Compiti e funzioni conferiti alle regioni e agli enti locali - Composizione degli organismi previsti, loro natura giuridica e regime patrimoniale-contabile - Violazione dell'autonomia organizzativa regionale - Illegittimità costituzionale.
Mercato del lavoro - Compiti e funzioni conferiti alle regioni e agli enti locali - Composizione degli organismi previsti, loro natura giuridica e regime patrimoniale-contabile - Violazione dell'autonomia organizzativa regionale - Illegittimità costituzionale.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 4, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, le cui disposizioni in materia di politiche del lavoro e di formazione professionale vulnerano l'autonomia organizzativa delle Regioni oltre il limite costituzionalmente consentito. Infatti, ferma restando per lo Stato la possibilità di delineare il modello organizzativo con disposizioni di principio, non spetta alla fonte statale determinare, con una disposizione di dettaglio, anche l'organo della Regione o della Provincia autonoma al quale le funzioni conferite devono essere affidate, dovendo essere riconosciuto alla Regione, nelle materie e per le funzioni di cui all'art. 117, primo comma, della Costituzione, uno spazio di libera scelta in ordine alla disciplina dell'organizzazione, anche nel caso in cui, come nella specie, il conferimento coinvolga insieme funzioni delegate e funzioni proprie e sia effettuato in vista della piena integrazione di entrambe.
- V., sulla ripartizione delle funzioni alle Regioni e Province autonome in tema di organizzazione interna, le sentenze n. 461/1995, n. 356/1994, n. 355/1993, n. 461/1992 e n. 407/1989.
A.M.M.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 4, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, le cui disposizioni in materia di politiche del lavoro e di formazione professionale vulnerano l'autonomia organizzativa delle Regioni oltre il limite costituzionalmente consentito. Infatti, ferma restando per lo Stato la possibilità di delineare il modello organizzativo con disposizioni di principio, non spetta alla fonte statale determinare, con una disposizione di dettaglio, anche l'organo della Regione o della Provincia autonoma al quale le funzioni conferite devono essere affidate, dovendo essere riconosciuto alla Regione, nelle materie e per le funzioni di cui all'art. 117, primo comma, della Costituzione, uno spazio di libera scelta in ordine alla disciplina dell'organizzazione, anche nel caso in cui, come nella specie, il conferimento coinvolga insieme funzioni delegate e funzioni proprie e sia effettuato in vista della piena integrazione di entrambe.
- V., sulla ripartizione delle funzioni alle Regioni e Province autonome in tema di organizzazione interna, le sentenze n. 461/1995, n. 356/1994, n. 355/1993, n. 461/1992 e n. 407/1989.
A.M.M.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
23/12/1997
n. 469
art. 4
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 115
Costituzione
art. 117
co. 1
Costituzione
art. 123
Altri parametri e norme interposte