Sentenza 74/2001 (ECLI:IT:COST:2001:74)
Massima numero 26108
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente RUPERTO - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del
19/03/2001; Decisione del
19/03/2001
Deposito del 23/03/2001; Pubblicazione in G. U. 28/03/2001
Titolo
Mercato del lavoro - Funzioni e compiti conferiti alle regioni e agli enti lecali - Trasferimento del personale dei ruoli del ministero del lavoro - Indicazione di un dato numerico percentuale (70%) - Mancanza di criteri di ordine qualitativo - Ricorso della regione lombardia - Asserita lesione dell'autonomia regionale - Non fondatezza della questione.
Mercato del lavoro - Funzioni e compiti conferiti alle regioni e agli enti lecali - Trasferimento del personale dei ruoli del ministero del lavoro - Indicazione di un dato numerico percentuale (70%) - Mancanza di criteri di ordine qualitativo - Ricorso della regione lombardia - Asserita lesione dell'autonomia regionale - Non fondatezza della questione.
Testo
L'indicazione da parte della legge statale di un mero dato percentuale del personale effettivo appartenente ai ruoli del Ministero del lavoro, da trasferire alle Regioni e agli enti locali, ai fini dell'espletamento di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, non poteva che essere di ordine quantitativo, perchè la composizione qualitativa del contigente di tale personale non è liberamente determinabile da parte dell'amministrazione, ma - secondo le previsioni della stessa disposizione impugnata - può essere soltanto definita a seguito di confronto con le organizzazioni sindacali e delle richieste del personale interessato. Non è pertanto fondata, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.
A.M.M.
L'indicazione da parte della legge statale di un mero dato percentuale del personale effettivo appartenente ai ruoli del Ministero del lavoro, da trasferire alle Regioni e agli enti locali, ai fini dell'espletamento di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, non poteva che essere di ordine quantitativo, perchè la composizione qualitativa del contigente di tale personale non è liberamente determinabile da parte dell'amministrazione, ma - secondo le previsioni della stessa disposizione impugnata - può essere soltanto definita a seguito di confronto con le organizzazioni sindacali e delle richieste del personale interessato. Non è pertanto fondata, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.
A.M.M.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
23/12/1997
n. 469
art. 7
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte