Sentenza 74/2001 (ECLI:IT:COST:2001:74)
Massima numero 26108
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente RUPERTO  - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del  19/03/2001;  Decisione del  19/03/2001
Deposito del 23/03/2001; Pubblicazione in G. U. 28/03/2001
Massime associate alla pronuncia:  26103  26104  26105  26106  26107  26109


Titolo
Mercato del lavoro - Funzioni e compiti conferiti alle regioni e agli enti lecali - Trasferimento del personale dei ruoli del ministero del lavoro - Indicazione di un dato numerico percentuale (70%) - Mancanza di criteri di ordine qualitativo - Ricorso della regione lombardia - Asserita lesione dell'autonomia regionale - Non fondatezza della questione.

Testo
L'indicazione da parte della legge statale di un mero dato percentuale del personale effettivo appartenente ai ruoli del Ministero del lavoro, da trasferire alle Regioni e agli enti locali, ai fini dell'espletamento di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, non poteva che essere di ordine quantitativo, perchè la composizione qualitativa del contigente di tale personale non è liberamente determinabile da parte dell'amministrazione, ma - secondo le previsioni della stessa disposizione impugnata - può essere soltanto definita a seguito di confronto con le organizzazioni sindacali e delle richieste del personale interessato. Non è pertanto fondata, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.

A.M.M.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  23/12/1997  n. 469  art. 7  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 119

Altri parametri e norme interposte