Sentenza 74/2001 (ECLI:IT:COST:2001:74)
Massima numero 26109
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente RUPERTO - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del
19/03/2001; Decisione del
19/03/2001
Deposito del 23/03/2001; Pubblicazione in G. U. 28/03/2001
Titolo
Mercato del lavoro - Funzioni e compiti conferiti alle regioni e agli enti locali - Risorse da trasferire - Mancata considerazione del mantenimento delle posizioni retributive già maturate dal pesonale - Conseguente, lamentato, maggiore onere di spesa a carico delle regioni - Ricorso della regione lombardia - Non fondatezza della questione.
Mercato del lavoro - Funzioni e compiti conferiti alle regioni e agli enti locali - Risorse da trasferire - Mancata considerazione del mantenimento delle posizioni retributive già maturate dal pesonale - Conseguente, lamentato, maggiore onere di spesa a carico delle regioni - Ricorso della regione lombardia - Non fondatezza della questione.
Testo
Il limite massimo di spesa fissato dall'art. 7, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, per il trasferimento delle risorse concernenti le funzioni e i compiti in materia di mercato del lavoro, non si riferisce anche alle spese per il trasferimento del personale, che, invece, dovranno essere separatamente quantificate nel momento in cui si procederà materialmente al trasferimento stesso tenendo conto della posizione retributiva nel frattempo maturata dal personale. Non è pertanto fondata, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione la questione di legittimità costituzionale di tale norma nel combinato disposto dei commi 5 e 8.
A.M.M.
Il limite massimo di spesa fissato dall'art. 7, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, per il trasferimento delle risorse concernenti le funzioni e i compiti in materia di mercato del lavoro, non si riferisce anche alle spese per il trasferimento del personale, che, invece, dovranno essere separatamente quantificate nel momento in cui si procederà materialmente al trasferimento stesso tenendo conto della posizione retributiva nel frattempo maturata dal personale. Non è pertanto fondata, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione la questione di legittimità costituzionale di tale norma nel combinato disposto dei commi 5 e 8.
A.M.M.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
23/12/1997
n. 469
art. 7
co. 5
decreto legislativo
23/12/1997
n. 469
art. 7
co. 8
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte