Sentenza 74/2001 (ECLI:IT:COST:2001:74)
Massima numero 26109
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente RUPERTO  - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del  19/03/2001;  Decisione del  19/03/2001
Deposito del 23/03/2001; Pubblicazione in G. U. 28/03/2001
Massime associate alla pronuncia:  26103  26104  26105  26106  26107  26108


Titolo
Mercato del lavoro - Funzioni e compiti conferiti alle regioni e agli enti locali - Risorse da trasferire - Mancata considerazione del mantenimento delle posizioni retributive già maturate dal pesonale - Conseguente, lamentato, maggiore onere di spesa a carico delle regioni - Ricorso della regione lombardia - Non fondatezza della questione.

Testo
Il limite massimo di spesa fissato dall'art. 7, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, per il trasferimento delle risorse concernenti le funzioni e i compiti in materia di mercato del lavoro, non si riferisce anche alle spese per il trasferimento del personale, che, invece, dovranno essere separatamente quantificate nel momento in cui si procederà materialmente al trasferimento stesso tenendo conto della posizione retributiva nel frattempo maturata dal personale. Non è pertanto fondata, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione la questione di legittimità costituzionale di tale norma nel combinato disposto dei commi 5 e 8.

A.M.M.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  23/12/1997  n. 469  art. 7  co. 5

decreto legislativo  23/12/1997  n. 469  art. 7  co. 8

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 119

Altri parametri e norme interposte