Sentenza 75/2001 (ECLI:IT:COST:2001:75)
Massima numero 26113
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANTOSUOSSO - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del
19/03/2001; Decisione del
19/03/2001
Deposito del 23/03/2001; Pubblicazione in G. U. 28/03/2001
Massime associate alla pronuncia:
26114
Titolo
Processo penale - Costituzione di parte civile - Citazione del responsabile civile, a richiesta dell'imputato (citazione, nella specie, dell'esercente l'aeromobile a norma dell'art. 878 cod. nav.) - Omessa previsione - Lamentata disparità di trattamento, rispetto al potere di citazione attribuito al danneggiante in sede civile - Non fondatezza della questione.
Processo penale - Costituzione di parte civile - Citazione del responsabile civile, a richiesta dell'imputato (citazione, nella specie, dell'esercente l'aeromobile a norma dell'art. 878 cod. nav.) - Omessa previsione - Lamentata disparità di trattamento, rispetto al potere di citazione attribuito al danneggiante in sede civile - Non fondatezza della questione.
Testo
Il principio affermato dalla sentenza n. 112 del 1998 (la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 83 cod. proc. pen., nella parte in cui non consentiva all'imputato, nel caso di costituzione di parte civile, di chiamare in giudizio il proprio assicuratore della r.c.a., ai sensi della legge n. 990 del 1969) si fonda sulle peculiarità dell'assicurazione obbligatoria autoveicoli (azionabilità diretta della pretesa nei confronti dell'assicuratore, esclusione del regresso, da parte di quest'ultimo, nei confronti dell'assicurato). Ne consegue che quel principio non può essere automaticamente applicato a tutte le altre ipotesi in cui l'imputato pretenda di essere manlevato da un terzo per le proprie obbligazioni civili. Non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 83 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede la possibilità per l'imputato, nel caso di costituzione di parte civile, di chiamare nel processo, quale responsabile civile, l'esercente l'aeromobile a norma dell'art. 878 del codice della navigazione.
- V., per una fattispecie analoga, sentenza n. 38/1982 e ordinanza n. 120/1982.
M.R.
Il principio affermato dalla sentenza n. 112 del 1998 (la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 83 cod. proc. pen., nella parte in cui non consentiva all'imputato, nel caso di costituzione di parte civile, di chiamare in giudizio il proprio assicuratore della r.c.a., ai sensi della legge n. 990 del 1969) si fonda sulle peculiarità dell'assicurazione obbligatoria autoveicoli (azionabilità diretta della pretesa nei confronti dell'assicuratore, esclusione del regresso, da parte di quest'ultimo, nei confronti dell'assicurato). Ne consegue che quel principio non può essere automaticamente applicato a tutte le altre ipotesi in cui l'imputato pretenda di essere manlevato da un terzo per le proprie obbligazioni civili. Non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 83 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede la possibilità per l'imputato, nel caso di costituzione di parte civile, di chiamare nel processo, quale responsabile civile, l'esercente l'aeromobile a norma dell'art. 878 del codice della navigazione.
- V., per una fattispecie analoga, sentenza n. 38/1982 e ordinanza n. 120/1982.
M.R.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n. 0
art. 83
co. 0
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte