Sentenza 76/2001 (ECLI:IT:COST:2001:76)
Massima numero 26101
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente RUPERTO  - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del  19/03/2001;  Decisione del  19/03/2001
Deposito del 23/03/2001; Pubblicazione in G. U. 28/03/2001
Massime associate alla pronuncia:  26102


Titolo
Intervento in giudizio - Parte civile costituita nel processo penale, il cui atto propulsivo è all'origine del conflitto tra stato e regione veneto - Ammissibilità.

Testo
E' ammissibile nel giudizio per conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Veneto l'intervento spiegato dalla parte civile costituita nel procedimento penale a carico di un consigliere regionale per il reato di diffamazione a mezzo stampa, in quanto, ove si ritenesse precluso tale intervento nel giudizio costituzionale, finirebbe per risultare in concreto compromessa la stessa possibilità per la parte di agire in giudizio a tutela dei suoi diritti.

- Sulla 'ratio' della preclusione, in generale, dell'intervento nel giudizio costituzionale spiegato da soggetti diversi da quelli legittimati a promuovere il conflitto, v. sentenze (qui richiamate) n. 426/1999 e n. 35/1999, n. 375/1997; n. 419/1995.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 122  co. 4

Costituzione  art. 111

Altri parametri e norme interposte