Sentenza 76/2001 (ECLI:IT:COST:2001:76)
Massima numero 26102
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente RUPERTO - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del
19/03/2001; Decisione del
19/03/2001
Deposito del 23/03/2001; Pubblicazione in G. U. 28/03/2001
Massime associate alla pronuncia:
26101
Titolo
Regione veneto - Consiglieri regionali - Immunità per le opinioni espresse e i voti dati- Dichiarazioni rese da un consigliere regionale ad un organo di informazione - Procedimento penale nei suoi confronti per il reato di diffamazione a mezzo stampa - Decreto che dispone il giudizio - Ricorso per conflitto di attribuzione sollevato dalla regione veneto - Adozione dell'atto spettante al giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di monza - Rigetto del ricorso regionale.
Regione veneto - Consiglieri regionali - Immunità per le opinioni espresse e i voti dati- Dichiarazioni rese da un consigliere regionale ad un organo di informazione - Procedimento penale nei suoi confronti per il reato di diffamazione a mezzo stampa - Decreto che dispone il giudizio - Ricorso per conflitto di attribuzione sollevato dalla regione veneto - Adozione dell'atto spettante al giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di monza - Rigetto del ricorso regionale.
Testo
In relazione a dichiarazioni rese da un consigliere regionale ad un organo di informazione, e perciò al di fuori dell'esercizio di funzioni consiliari tipiche, non può essere invocata la garanzia costituzionale della "irresponsabilità" per le opinioni espresse e i voti dati dai consiglieri regionali nell'esercizio delle loro funzioni, sancita dall'art. 122, quarto comma, della Costituzione, quando risulti evidente - come nel caso all'esame - la valenza esclusivamente "politica" delle opinioni espresse dal consigliere regionale, che sono del tutto avulse dalle funzioni consiliari e da qualsiasi atto tipico svolto nel relativo esercizio, neppure indirettamente evocato. Di conseguenza spetta allo Stato, e per esso al giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Monza, emettere il decreto che dispone il giudizio, nel procedimento penale a carico del consigliere della Regione Veneto per il reato di diffamazione aggravata a mezzo stampa.
- In tema di garanzia della insindacabilità sancita per i parlamentari dall'art. 68, primo comma, della Costituzione, sono richiamate le sentenze n. 56/2000 e n. 58/2000, n. 320/2000 e n. 321/2000.
In relazione a dichiarazioni rese da un consigliere regionale ad un organo di informazione, e perciò al di fuori dell'esercizio di funzioni consiliari tipiche, non può essere invocata la garanzia costituzionale della "irresponsabilità" per le opinioni espresse e i voti dati dai consiglieri regionali nell'esercizio delle loro funzioni, sancita dall'art. 122, quarto comma, della Costituzione, quando risulti evidente - come nel caso all'esame - la valenza esclusivamente "politica" delle opinioni espresse dal consigliere regionale, che sono del tutto avulse dalle funzioni consiliari e da qualsiasi atto tipico svolto nel relativo esercizio, neppure indirettamente evocato. Di conseguenza spetta allo Stato, e per esso al giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Monza, emettere il decreto che dispone il giudizio, nel procedimento penale a carico del consigliere della Regione Veneto per il reato di diffamazione aggravata a mezzo stampa.
- In tema di garanzia della insindacabilità sancita per i parlamentari dall'art. 68, primo comma, della Costituzione, sono richiamate le sentenze n. 56/2000 e n. 58/2000, n. 320/2000 e n. 321/2000.
Atti oggetto del giudizio
decreto G.I.P. Tribunale di Monza
18/06/1999
n. 0
art. 0
co. 0
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 122
co. 4
Costituzione
art. 68
co. 1
Altri parametri e norme interposte