Ordinanza 79/2001 (ECLI:IT:COST:2001:79)
Massima numero 26117
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del
19/03/2001; Decisione del
19/03/2001
Deposito del 23/03/2001; Pubblicazione in G. U. 28/03/2001
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Processo penale - Imputati non abbienti - Patrocinio a spese dello stato - Limite alla scelta del difensore - Possibilità di scelta del difensore all'interno del distretto di corte d'appello in cui ha sede l'ufficio giudiziario procedente - Prospettata irragionevolezza della disciplina, con limitazione del diritto di difesa - Questione già rigettata - Mancanza di motivi nuovi e diversi - Manifesta infondatezza della questione.
Processo penale - Imputati non abbienti - Patrocinio a spese dello stato - Limite alla scelta del difensore - Possibilità di scelta del difensore all'interno del distretto di corte d'appello in cui ha sede l'ufficio giudiziario procedente - Prospettata irragionevolezza della disciplina, con limitazione del diritto di difesa - Questione già rigettata - Mancanza di motivi nuovi e diversi - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 30 luglio 1990, n. 217, nella parte in cui impone agli imputati non abbienti di scegliere il proprio difensore fra i professionisti iscritti agli albi del distretto di corte d'appello in cui ha sede l'ufficio giudiziario procedente. Identica questione di legittimità costituzionale è stata infatti già decisa, con la sentenza n. 394 del 2000, e ritenuta infondata sul presupposto che la norma impugnata stabilisce restrizioni che non oltrepassano il limite della ragionevolezza e garantiscono sufficientemente il diritto di difesa.
- Sulla discrezionalità del legislatore nello stabilire limiti territoriali all'esercizio della difesa tecnica, si vedano le sentenze n. 61/1996, n. 54/1977.
- Sulle modalità di attuazione del diritto di difesa secondo scelte discrezionali del legislatore, si vedano le sentenze n. 394/2000, n. 165/1993, n. 194/1992.
M.R.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 30 luglio 1990, n. 217, nella parte in cui impone agli imputati non abbienti di scegliere il proprio difensore fra i professionisti iscritti agli albi del distretto di corte d'appello in cui ha sede l'ufficio giudiziario procedente. Identica questione di legittimità costituzionale è stata infatti già decisa, con la sentenza n. 394 del 2000, e ritenuta infondata sul presupposto che la norma impugnata stabilisce restrizioni che non oltrepassano il limite della ragionevolezza e garantiscono sufficientemente il diritto di difesa.
- Sulla discrezionalità del legislatore nello stabilire limiti territoriali all'esercizio della difesa tecnica, si vedano le sentenze n. 61/1996, n. 54/1977.
- Sulle modalità di attuazione del diritto di difesa secondo scelte discrezionali del legislatore, si vedano le sentenze n. 394/2000, n. 165/1993, n. 194/1992.
M.R.
Atti oggetto del giudizio
legge
30/07/1990
n. 217
art. 9
co. 0
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte