Sanità pubblica - Autorizzazione e accreditamento di strutture sanitarie - Norme della Regione Lazio - Requisiti richiesti - Necessità che il rapporto di lavoro con il personale sanitario dedicato ai servizi alla persona occupato sia regolato dal Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) - Denunciata violazione del principio europeo di ragionevolezza e proporzionalità - Generica motivazione - Inammissibilità della questione. (Classif. 231002).
È dichiarata inammissibile, per generica motivazione, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sez. terza, con riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione al principio di ragionevolezza e proporzionalità della normativa dell'Unione europea, dell'art. 9, comma 1, della legge reg. Lazio n. 13 del 2018, che impone alle strutture sanitarie accreditate il vincolo che il rapporto di lavoro con il personale sanitario dedicato ai servizi alla persona sia regolato dal Contratto collettivo nazionale di lavoro. La normativa dell'Unione europea, invocata quale parametro interposto, è richiamata in termini generici, e quindi inadeguati. Peraltro, il «principio di ragionevolezza e proporzionalità» viene evocato per dedurre il necessario bilanciamento tra le libertà - segnatamente la libertà d'impresa - e i diritti fondamentali garantiti dai Trattati europei, con una prospettazione che si sovrappone, senza specifici riferimenti normativi e quindi in termini generici, a quella, maggiormente puntuale, sviluppata con riguardo ai parametri interni.