Ordinanza 81/2001 (ECLI:IT:COST:2001:81)
Massima numero 26119
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO  - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del  19/03/2001;  Decisione del  19/03/2001
Deposito del 23/03/2001; Pubblicazione in G. U. 28/03/2001
Massime associate alla pronuncia:  26120


Titolo
Giurisdizione tributaria - Trattamento economico dei giudici tributari - Determinazione attribuita al ministro delle finanze - Prospettato contrasto con il principio della terzietà e imparzialita' del giudice - Affermazione apodittica in ordine alla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.

Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, nella parte in cui attribuisce al Ministro delle finanze il potere di determinare il trattamento economico dei giudici tributari e quello di provvedere al pagamento dei relativi compensi mensili, per omessa indicazione degli elementi di fatto oggetto della controversia.

- V. ordinanza n. 8/2000, per l'inammissibilità motivata dal carattere apodittico dell'affermazione sulla rilevanza.

M.R.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  31/12/1992  n. 545  art. 13  co. 0

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 111

Altri parametri e norme interposte