Ordinanza 81/2001 (ECLI:IT:COST:2001:81)
Massima numero 26120
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO  - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del  19/03/2001;  Decisione del  19/03/2001
Deposito del 23/03/2001; Pubblicazione in G. U. 28/03/2001
Massime associate alla pronuncia:  26119


Titolo
Giurisdizione tributaria - Trattamento economico dei giudici tributari - Denuncia dell'intera disciplina - Questione prospettata in via subordinata - Manifesta inammissibilità.

Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale di tutte le norme che regolano gli organi di giurisdizione tributaria e, in particolare, degli artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, nella parte in cui attribuisce al Ministro delle finanze il potere di determinare il trattamento economico dei giudici tributari e quello di provvedere al pagamento dei relativi compensi mensili, per avere le disposizioni impugnate oggetti eterogenei e privi di quella reciproca connessione, necessaria per la valida introduzione del giudizio di legittimità costituzionale.

- Per la inammissibilità della questione nel caso di impugnazione di norme tra loro eterogenee, si veda la sentenza n. 263/1994.

M.R.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  31/12/1992  n. 545  art. 1  co. 0

decreto legislativo  31/12/1992  n. 545  art. 2  co. 0

decreto legislativo  31/12/1992  n. 545  art. 3  co. 0

decreto legislativo  31/12/1992  n. 545  art. 4  co. 0

decreto legislativo  31/12/1992  n. 545  art. 5  co. 0

decreto legislativo  31/12/1992  n. 545  art. 6  co. 0

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 111

Altri parametri e norme interposte