Ordinanza 82/2001 (ECLI:IT:COST:2001:82)
Massima numero 26121
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore BILE
Udienza Pubblica del
19/03/2001; Decisione del
19/03/2001
Deposito del 23/03/2001; Pubblicazione in G. U. 28/03/2001
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Adozione - Adozione di persone maggiori di età - Condizione del divario di età, di almeno diciotto anni, tra adottanti e adottando - Inderogabilita' della condizione, anche in presenza di validi motivi e/o circostanze eccezionali - Prospettata irragionevolezza della disciplina - Erroneità del presupposto interpretativo assunto dal rimettente - Manifesta infondatezza della questione.
Adozione - Adozione di persone maggiori di età - Condizione del divario di età, di almeno diciotto anni, tra adottanti e adottando - Inderogabilita' della condizione, anche in presenza di validi motivi e/o circostanze eccezionali - Prospettata irragionevolezza della disciplina - Erroneità del presupposto interpretativo assunto dal rimettente - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 291 del codice civile, nella parte in cui non consente al giudice di ridurre l'intervallo di diciotto anni di età che deve intercorrere fra adottanti e adottando maggiorenne, pur quando la differenza di età rimanga in concreto ricompresa in quella di solito intercorrente fra genitori e figli. Il giudice rimettente muove infatti dall'erroneo presupposto interpretativo che l'adozione ordinaria consenta la costituzione di un legame giuridico familiare, in contrasto con quanto stabilito dall'art. 300 cod. civ., ove si afferma che l'adozione ordinaria non induce alcun rapporto civile tra l'adottato e i parenti dell'adottante.
- Per altri dubbi di legittimità costituzionale dell'art. 291 cod. civ., tutti ritenuti infondati, si vedano le sentenze n. 89/1993 e 500/2000.
M.R.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 291 del codice civile, nella parte in cui non consente al giudice di ridurre l'intervallo di diciotto anni di età che deve intercorrere fra adottanti e adottando maggiorenne, pur quando la differenza di età rimanga in concreto ricompresa in quella di solito intercorrente fra genitori e figli. Il giudice rimettente muove infatti dall'erroneo presupposto interpretativo che l'adozione ordinaria consenta la costituzione di un legame giuridico familiare, in contrasto con quanto stabilito dall'art. 300 cod. civ., ove si afferma che l'adozione ordinaria non induce alcun rapporto civile tra l'adottato e i parenti dell'adottante.
- Per altri dubbi di legittimità costituzionale dell'art. 291 cod. civ., tutti ritenuti infondati, si vedano le sentenze n. 89/1993 e 500/2000.
M.R.
Atti oggetto del giudizio
codice civile
n. 0
art. 291
co. 0
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 30
Costituzione
art. 31
Altri parametri e norme interposte