Sentenza 84/2001 (ECLI:IT:COST:2001:84)
Massima numero 26123
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SANTOSUOSSO - Redattore BILE
Udienza Pubblica del
21/03/2001; Decisione del
21/03/2001
Deposito del 30/03/2001; Pubblicazione in G. U. 04/04/2001
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Lavoro (rapporto di) - Diritto al lavoro dei soggetti disabili - Illimitato obbligo delle province autonome di conformarsi alla normativa regolamentare dello stato - Conseguente indebita alterazione del rapporto tra competenze statali e provinciali - Illegittimità costituzionale.
Lavoro (rapporto di) - Diritto al lavoro dei soggetti disabili - Illimitato obbligo delle province autonome di conformarsi alla normativa regolamentare dello stato - Conseguente indebita alterazione del rapporto tra competenze statali e provinciali - Illegittimità costituzionale.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 20 della legge 12 marzo 1999, n. 68, limitatamente all'inciso "e le province autonome di Trento e Bolzano". Tale disposizione, infatti, nell'introdurre a carico delle Province autonome di Trento e Bolzano un ampio obbligo di conformazione - con indistinto riferimento a tutto l'ambito delle rispettive competenze - alla normativa statale secondaria da emanarsi per l'attuazione della stessa legge n. 68 (recante norme per il diritto al lavoro dei disabili), pretende, in contrasto con le norme (artt. 2 e 3) del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, di porsi in posizione sovraordinata rispetto alle competenze costituzionalmente garantite delle Province autonome, così alterando il rapporto tra competenze statali e provinciali, a vantaggio delle prime.
- Sulla regola della separazione fra fonti secondarie statali e fonti regionali e sull'inibizione per i regolamenti dello Stato a disciplinare materie riservate alla competenza regionale, v. sentenze (qui richiamate) n. 507/2000 e n. 352/1998; n. 250/1996, n. 420/1999, n. 482 e n. 333/1995, n. 461/1992 e n. 97/1992.
- Sull'efficacia della regola anzidetta anche nei confronti delle Province autonome, sentenza n. 31/2001.
- Per una precedente dichiarazione di incostituzionalità di una analoga previsione dell'obbligo di conformazione delle Province autonome a norme di indirizzo e coordinamento, v. sentenza n. 49/1991.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 20 della legge 12 marzo 1999, n. 68, limitatamente all'inciso "e le province autonome di Trento e Bolzano". Tale disposizione, infatti, nell'introdurre a carico delle Province autonome di Trento e Bolzano un ampio obbligo di conformazione - con indistinto riferimento a tutto l'ambito delle rispettive competenze - alla normativa statale secondaria da emanarsi per l'attuazione della stessa legge n. 68 (recante norme per il diritto al lavoro dei disabili), pretende, in contrasto con le norme (artt. 2 e 3) del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, di porsi in posizione sovraordinata rispetto alle competenze costituzionalmente garantite delle Province autonome, così alterando il rapporto tra competenze statali e provinciali, a vantaggio delle prime.
- Sulla regola della separazione fra fonti secondarie statali e fonti regionali e sull'inibizione per i regolamenti dello Stato a disciplinare materie riservate alla competenza regionale, v. sentenze (qui richiamate) n. 507/2000 e n. 352/1998; n. 250/1996, n. 420/1999, n. 482 e n. 333/1995, n. 461/1992 e n. 97/1992.
- Sull'efficacia della regola anzidetta anche nei confronti delle Province autonome, sentenza n. 31/2001.
- Per una precedente dichiarazione di incostituzionalità di una analoga previsione dell'obbligo di conformazione delle Province autonome a norme di indirizzo e coordinamento, v. sentenza n. 49/1991.
Atti oggetto del giudizio
legge
12/03/1999
n. 68
art. 20
co. 0
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 16
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 16/03/1992
n. 266
art. 2
decreto legislativo 16/03/1992
n. 266
art. 3