Ordinanza 87/2001 (ECLI:IT:COST:2001:87)
Massima numero 26126
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANTOSUOSSO  - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del  21/03/2001;  Decisione del  21/03/2001
Deposito del 30/03/2001; Pubblicazione in G. U. 04/04/2001
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Regione veneto - Foreste - Atti di competenza del consiglio regionale - Approvazione di "prescrizioni di massima e di polizia forestale" - Mancata previsione della "promulgazione" da parte del presidente della giunta regionale, asseritamente dovuta sul presupposto della natura regolamentare delle prescrizioni anzidette - Manifesta inammissibilità della questione.

Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 5 e 23, penultimo comma, della legge della Regione Veneto 13 settembre 1978, n. 52, nella parte in cui non prevedono che l'approvazione delle prescrizioni ivi previste da parte del Consiglio regionale sia seguita dalla promulgazione da parte del Presidente della Giunta regionale della Regione Veneto, perchè il giudice rimettente ha sollevato la questione senza considerare che spettava a lui il potere di decidere sulle conseguenze della mancata promulgazione, e quindi egli ben avrebbe potuto definire il giudizio senza sollevare la questione di legittimità costituzionale.

M.R.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Veneto  13/09/1978  n. 52  art. 5  co. 0

legge della Regione Veneto  13/09/1978  n. 52  art. 23  co. 9

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 121  co. 4

Altri parametri e norme interposte