Ordinanza 88/2001 (ECLI:IT:COST:2001:88)
Massima numero 26127
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del
21/03/2001; Decisione del
21/03/2001
Deposito del 30/03/2001; Pubblicazione in G. U. 04/04/2001
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Processo penale - Infermità psichica dell'imputato - Proscioglimento - Misure di sicurezza - Indefettibile adozione della misura del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario - Mancata previsione della facoltà di graduare la misura da applicare, di misure alternative o anche dell'applicazione limitata della misura prevista - Asserito contrasto con il principio della funzione di emenda della pena, con i principi di tutela della salute e di eguaglianza - Interventi additivi eccedenti la competenza e i poteri della corte costituzionale - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Processo penale - Infermità psichica dell'imputato - Proscioglimento - Misure di sicurezza - Indefettibile adozione della misura del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario - Mancata previsione della facoltà di graduare la misura da applicare, di misure alternative o anche dell'applicazione limitata della misura prevista - Asserito contrasto con il principio della funzione di emenda della pena, con i principi di tutela della salute e di eguaglianza - Interventi additivi eccedenti la competenza e i poteri della corte costituzionale - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Testo
Manifesta inammissibilità delle questioni di costituzionalità riguardanti la disciplina della misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario applicabile nel caso di proscioglimento dell'imputato per infermità psichica, in quanto gli interventi additivi di innovazione normativa richiesti dai giudici rimettenti esorbitano dai poteri della Corte costituzionale, essendo riservati alla esclusiva competenza del legislatore.
- Sulla preclusione di interventi additivi, v. il richiamo alle sentenze n. 228/1999 e n. 111/1996, e alle ordinanze n. 333 e n. 396/1994, n. 24/1985.
Manifesta inammissibilità delle questioni di costituzionalità riguardanti la disciplina della misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario applicabile nel caso di proscioglimento dell'imputato per infermità psichica, in quanto gli interventi additivi di innovazione normativa richiesti dai giudici rimettenti esorbitano dai poteri della Corte costituzionale, essendo riservati alla esclusiva competenza del legislatore.
- Sulla preclusione di interventi additivi, v. il richiamo alle sentenze n. 228/1999 e n. 111/1996, e alle ordinanze n. 333 e n. 396/1994, n. 24/1985.
Atti oggetto del giudizio
codice penale
n. 0
art. 222
co. 0
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 27
Costituzione
art. 32
Altri parametri e norme interposte