Ordinanza 90/2001 (ECLI:IT:COST:2001:90)
Massima numero 26129
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO  - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del  21/03/2001;  Decisione del  21/03/2001
Deposito del 30/03/2001; Pubblicazione in G. U. 04/04/2001
Massime associate alla pronuncia:  26130


Titolo
Previdenza e assistenza sociale - Invalidità civile - Separazione tra la fase di accertamento sanitario dell'invalidita' civile e quella di concessione dei relativi benefici economici - Asserita disparita' di trattamento nonché irragionevolezza della previsione di legge - Manifesta inammissibilita' della questione.

Testo
Manifesta inammissibilità, per difetto di rilevanza, della questione di costituzionalità del combinato disposto dell'art. 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, dell'art. 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dell'articolo 3, comma 5 e dell'articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698, nella parte in cui prevede una separazione tra la fase di accertamento sanitario dell'invalidità civile e la fase di concessione dei relativi benefici economici. Infatti il giudizio 'a quo' ha ad oggetto la domanda di corresponsione degli interessi legali da parte dell'Inps, rispetto alla quale non assumono alcun rilievo le norme che disciplinano la fase di accertamento o di erogazione del trattamento previdenziale.

M.R.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  31/03/1998  n. 112  art. 130  co. 0

legge  24/12/1993  n. 537  art. 11  co. 0

decreto del Presidente della Repubblica  21/09/1994  n. 698  art. 3  co. 5

decreto del Presidente della Repubblica  21/09/1994  n. 698  art. 6  co. 4

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 38

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte