Ordinanza 90/2001 (ECLI:IT:COST:2001:90)
Massima numero 26130
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO  - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del  21/03/2001;  Decisione del  21/03/2001
Deposito del 30/03/2001; Pubblicazione in G. U. 04/04/2001
Massime associate alla pronuncia:  26129


Titolo
Previdenza e assistenza sociale - Assegni previdenziali a titolo di invalidità civile - Provvedimenti concessori - Legittimazione passiva dell'istituto nazionale della previdenza sociale (inps) - Asserita violazione della legge di delegazione per il conferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali - Manifesta infondatezza della questione.

Testo
Manifesta infondatezza della questione di costituzionalità dell'art. 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, per violazione della legge delega, nella parte in cui ha conferito all'INPS, e non alle regioni, la funzione di erogazione degli assegni di invalidità civile. Infatti la legge delega (legge n. 59 del 1997) ha espressamente previsto la possibilità di conferire a idonee strutture centrali funzioni e compiti che non richiedano, per la loro natura, l'esercizio esclusivo da parte delle regioni e degli enti locali.

M.R.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  31/03/1998  n. 112  art. 130  co. 0

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 77

Altri parametri e norme interposte

legge  15/03/1997  n. 59  art. 0