Ordinanza 91/2001 (ECLI:IT:COST:2001:91)
Massima numero 26131
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO  - Redattore BILE
Udienza Pubblica del  21/03/2001;  Decisione del  21/03/2001
Deposito del 30/03/2001; Pubblicazione in G. U. 04/04/2001
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Reati e pene - Procedibilità dei reati - Appropriazione indebita - Procedibilità d'ufficio in caso di ricorrenza delle circostanze indicate nel numero 11 dell'art. 61 cod. pen. - Asserita, irragionevole, disparita' di trattamento di fattispecie analoghe, a fronte della perseguibilità a querela del furto aggravato (a seguito della legge 25 giugno 1999, n. 205) - Legittimo esercizio della discrezionalità legislativa in materia - Manifesta infondatezza della questione.

Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 646, ultimo comma, del codice penale, nella parte in cui, per il delitto di appropriazione indebita, prevede la procedibilità d'ufficio qualora concorra alcuna delle circostanze indicate dal numero 11 dell'art. 61 cod. pen.. Infatti la scelta del modo di procedibilità dei reati rientra nella piena discrezionalità legislativa, né è irragionevole prevedere la perseguibilità d'ufficio per reati meno gravi rispetto ad altri, perseguibili a querela.

- Sulla discrezionalità legislativa nella scelta del modo di perseguire i reati, si veda l'ordinanza n. 354/1999.

- Sulla assenza di relazioni tra perseguibilità d'ufficio e gravità del reato, si vedano le ordinanze n. 27/1971 e n. 294/1987.

M.R.

Atti oggetto del giudizio

codice penale    n. 0  art. 646  co. 0

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte