Ordinanza 92/2001 (ECLI:IT:COST:2001:92)
Massima numero 26132
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del
21/03/2001; Decisione del
21/03/2001
Deposito del 30/03/2001; Pubblicazione in G. U. 04/04/2001
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Previdenza e assistenza sociale - Pensioni - Regime di impignorabilità, salvo che per crediti alimentari - Mancata previsione di pignorabilita' delle pensioni, nella misura di un quinto, per crediti originati da pregressi rapporti di lavoro subordinato - Asserita inadeguatezza della tutela del diritto al lavoro e alla retribuzione - Difetto di pregiudizialità della questione - Manifesta inammissibilita'.
Previdenza e assistenza sociale - Pensioni - Regime di impignorabilità, salvo che per crediti alimentari - Mancata previsione di pignorabilita' delle pensioni, nella misura di un quinto, per crediti originati da pregressi rapporti di lavoro subordinato - Asserita inadeguatezza della tutela del diritto al lavoro e alla retribuzione - Difetto di pregiudizialità della questione - Manifesta inammissibilita'.
Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 128 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, nella parte in cui consente il pignoramento del trattamento pensionistico per crediti non di natura alimentare. Infatti il giudice 'a quo', pur avendo sollevato l'incidente di costituzionalità, ha ugualmente applicato (in via d'urgenza) la norma impugnata, il che ha fatto venire meno il necessario requisito della pregiudizialità.
- Sulla inammissibilità di questioni riguardanti norme delle quali sia stata fatta applicazione, da parte del giudice 'a quo', si vedano le ordinanze n. 144/1999, n. 94/1999, n. 40/1999.
M.R.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 128 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, nella parte in cui consente il pignoramento del trattamento pensionistico per crediti non di natura alimentare. Infatti il giudice 'a quo', pur avendo sollevato l'incidente di costituzionalità, ha ugualmente applicato (in via d'urgenza) la norma impugnata, il che ha fatto venire meno il necessario requisito della pregiudizialità.
- Sulla inammissibilità di questioni riguardanti norme delle quali sia stata fatta applicazione, da parte del giudice 'a quo', si vedano le ordinanze n. 144/1999, n. 94/1999, n. 40/1999.
M.R.
Atti oggetto del giudizio
regio decreto legge
04/10/1935
n. 1827
art. 128
co. 0
legge
06/04/1936
n. 1155
art. 0
co. 0
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 4
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 35
Costituzione
art. 36
Altri parametri e norme interposte