Ordinanza 93/2001 (ECLI:IT:COST:2001:93)
Massima numero 26133
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del
21/03/2001; Decisione del
21/03/2001
Deposito del 30/03/2001; Pubblicazione in G. U. 04/04/2001
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Borsa - Commissione nazionale per le società e la borsa (consob) - Notizie, informazioni e dati in possesso della commissione in ragione della sua attivita' di vigilanza - Ritenuta inaccessibilita' - Asserita disparità di trattamento, nonche' irragionevolezza della previsione con violazione del diritto di difesa e dei principi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione, in contrasto con i principi e criteri direttivi della delega legislativa al governo - Questione già dichiarata non fondata, nei sensi di cui in motivazione - Manifesta infondatezza.
Borsa - Commissione nazionale per le società e la borsa (consob) - Notizie, informazioni e dati in possesso della commissione in ragione della sua attivita' di vigilanza - Ritenuta inaccessibilita' - Asserita disparità di trattamento, nonche' irragionevolezza della previsione con violazione del diritto di difesa e dei principi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione, in contrasto con i principi e criteri direttivi della delega legislativa al governo - Questione già dichiarata non fondata, nei sensi di cui in motivazione - Manifesta infondatezza.
Testo
Manifesta infondatezza, in relazione a tutti i parametri evocati (artt. 2, 3, 11, 21, 24, 97 e 98, nonchè art. 76) della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 10, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in quanto questione sulla quale è intervenuta sentenza di rigetto, nei sensi di cui in motivazione (n. 460/2000), la quale, escludendo dalla sfera di applicazione dell'articolo qui censurato gli atti, le notizie e i dati in possesso della CONSOB in relazione alla sua attività di vigilanza, posti a fondamento di un procedimento disciplinare, ha ritenuto pienamente accessibili gli stessi atti non soltanto nel giudizio di opposizione alla sanzione disciplinare, ma anche nello speciale procedimento di accesso regolato dall'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Manifesta infondatezza, in relazione a tutti i parametri evocati (artt. 2, 3, 11, 21, 24, 97 e 98, nonchè art. 76) della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 10, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in quanto questione sulla quale è intervenuta sentenza di rigetto, nei sensi di cui in motivazione (n. 460/2000), la quale, escludendo dalla sfera di applicazione dell'articolo qui censurato gli atti, le notizie e i dati in possesso della CONSOB in relazione alla sua attività di vigilanza, posti a fondamento di un procedimento disciplinare, ha ritenuto pienamente accessibili gli stessi atti non soltanto nel giudizio di opposizione alla sanzione disciplinare, ma anche nello speciale procedimento di accesso regolato dall'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
24/02/1998
n. 58
art. 4
co. 10
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte