Sentenza 95/2001 (ECLI:IT:COST:2001:95)
Massima numero 26138
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO  - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del  21/03/2001;  Decisione del  21/03/2001
Deposito del 04/04/2001; Pubblicazione in G. U. 11/04/2001
Massime associate alla pronuncia:  26143


Titolo
Oggetto della questione - Delimitazione.

Testo
Anche se apparentemente esteso all'articolo 294, commi 1 e 1-bis, del codice di procedura penale, il dubbio di legittimità costituzionale espresso dal rimettente deve ritenersi circoscritto all'art. 302, giacché è solo a questo che può essere riferita la mancata previsione della perdita di efficacia delle "altre" misure cautelari coercitive ed interdittive nel caso di omesso interrogatorio nel termine stabilito.

Atti oggetto del giudizio

codice di procedura penale    n. 0  art. 294  co. 1

codice di procedura penale    n. 0  art. 294  co. 1

codice di procedura penale    n. 0  art. 302  co. 0

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte