Sentenza 95/2001 (ECLI:IT:COST:2001:95)
Massima numero 26143
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del
21/03/2001; Decisione del
21/03/2001
Deposito del 04/04/2001; Pubblicazione in G. U. 11/04/2001
Massime associate alla pronuncia:
26138
Titolo
Processo penale - Interrogatorio di garanzia - Misure cautelari personali - Perdita di efficacia delle misure coercitive, diverse dalla custodia cautelare, e di quelle interdittive, in caso di omesso interrogatorio dell'indagato entro il termine (di dieci giorni) previsto dall'art. 294, comma 1-bis cod. proc. pen. - Mancata previsione - Violazione del diritto di difesa e del principio di eguaglianza - Identità di funzione dell'interrogatorio per tutte le misure cautelari personali - Illegittimita' costituzionale 'in parte qua'.
Processo penale - Interrogatorio di garanzia - Misure cautelari personali - Perdita di efficacia delle misure coercitive, diverse dalla custodia cautelare, e di quelle interdittive, in caso di omesso interrogatorio dell'indagato entro il termine (di dieci giorni) previsto dall'art. 294, comma 1-bis cod. proc. pen. - Mancata previsione - Violazione del diritto di difesa e del principio di eguaglianza - Identità di funzione dell'interrogatorio per tutte le misure cautelari personali - Illegittimita' costituzionale 'in parte qua'.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli articoli 3 e 24 della Costituzione, l'articolo 302 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che le misure cautelari coercitive, diverse dalla custodia cautelare, e quelle interdittive, perdono immediatamente efficacia se il giudice non procede all'interrogatorio entro il termine previsto dall'articolo 294, comma 1-bis. Infatti, una volta riconosciuta la identità della funzione che l'interrogatorio dispiega in relazione a tutte le misure cautelari personali, posto che anche quelle coercitive, diverse dalla custodia cautelare e quelle interdittive limitano la libertà della persona, incidono negativamente sulla sua attività di lavoro e costituiscono un consistente impedimento alla vita sociale, non può non essere identica per tutte le misure cautelari personali la sanzione processuale nel caso in cui l'interrogatorio non venga compiuto nel termine prescritto.
- Sulla funzione dell'interrogatorio di garanzia, v. sentenze, qui richiamate, n. 32/1999 e n. 77/1997.
- Sull'esigenza di un adeguamento delle garanzie processuali della difesa per i destinatari delle misure interdittive e per l'auspicio rivolto a tale fine al legislatore, v. sentenza n. 5/1994.
- Per il divieto di espatrio, sentenza n. 109/1994.
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli articoli 3 e 24 della Costituzione, l'articolo 302 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che le misure cautelari coercitive, diverse dalla custodia cautelare, e quelle interdittive, perdono immediatamente efficacia se il giudice non procede all'interrogatorio entro il termine previsto dall'articolo 294, comma 1-bis. Infatti, una volta riconosciuta la identità della funzione che l'interrogatorio dispiega in relazione a tutte le misure cautelari personali, posto che anche quelle coercitive, diverse dalla custodia cautelare e quelle interdittive limitano la libertà della persona, incidono negativamente sulla sua attività di lavoro e costituiscono un consistente impedimento alla vita sociale, non può non essere identica per tutte le misure cautelari personali la sanzione processuale nel caso in cui l'interrogatorio non venga compiuto nel termine prescritto.
- Sulla funzione dell'interrogatorio di garanzia, v. sentenze, qui richiamate, n. 32/1999 e n. 77/1997.
- Sull'esigenza di un adeguamento delle garanzie processuali della difesa per i destinatari delle misure interdittive e per l'auspicio rivolto a tale fine al legislatore, v. sentenza n. 5/1994.
- Per il divieto di espatrio, sentenza n. 109/1994.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n. 0
art. 302
co. 0
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte