Sentenza 96/2001 (ECLI:IT:COST:2001:96)
Massima numero 26146
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANTOSUOSSO  - Redattore VARI
Udienza Pubblica del  21/03/2001;  Decisione del  21/03/2001
Deposito del 04/04/2001; Pubblicazione in G. U. 11/04/2001
Massime associate alla pronuncia:  26139  26147


Titolo
Tributi locali - Tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, di pertinenza comunale e provinciale - Occupazione del sottosuolo e soprassuolo con cavi e condutture - Criteri di determinazione delle tariffe - Lamentata produzione di "effetti contributivi perversi" in violazione del principio di capacità contributiva - Inammissibilita' della questione.

Testo
Inammissibilità della quetione di legittimità costituzionale dell'art. 47, commi 1 e 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nella parte in cui non ha imposto ai Comuni alcun limite nella determinazione delle nuove tariffe. La doglianza è infatti prospettata in termini generici, giacché il rimettente si limita ad assumere la sussistenza di "effetti contributivi perversi", senza precisare sotto quale profilo il parametro costituzionale invocato risulterebbe inciso dalla norma impugnata.

- Sulla applicabilità del principio della capacità contributiva soltanto alle contribuzioni relative a prestazioni di servizi il cui costo non si possa determinare divisibilmente, v. sentenza n. 62/1977.

M.R.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  15/11/1993  n. 507  art. 47  co. 1

decreto legislativo  15/11/1993  n. 507  art. 47  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 53

Costituzione  art. 76

Altri parametri e norme interposte