Sentenza 96/2001 (ECLI:IT:COST:2001:96)
Massima numero 26147
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANTOSUOSSO - Redattore VARI
Udienza Pubblica del
21/03/2001; Decisione del
21/03/2001
Deposito del 04/04/2001; Pubblicazione in G. U. 11/04/2001
Titolo
Tributi locali - Tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, di pertinenza comunale e provinciale - Occupazione del sottosuolo e soprassuolo con cavi e condutture - Criteri di determinazione delle tariffe - Asserito eccesso di delega - Non fondatezza della questione.
Tributi locali - Tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, di pertinenza comunale e provinciale - Occupazione del sottosuolo e soprassuolo con cavi e condutture - Criteri di determinazione delle tariffe - Asserito eccesso di delega - Non fondatezza della questione.
Testo
La finalità di una revisione ed armonizzazione dei tributi locali, nel settore specifico delle tasse per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, è stata perseguita dal legislatore delegante attraverso l'enunciazione di una pluralità di principi e criteri direttivi destinati non ad accomunare tutte le fattispecie sotto una medesima disciplina, ma a trovare distinta considerazione nell'ambito delle diverse disposizioni attuative della delega. La legge delega 23 ottobre 1992, n. 421, pertanto, non imponeva affatto al legislatore delegato di disciplinare la tassa per l'occupazione del soprassuolo e del sottosuolo con cavi e condutture tenendo conto dei criteri di "carattere generale" dettati dalla stessa legge. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 47, commi 1 e 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nella parte in cui stabilisce i criteri di determinazione della tassa per l'occupazione permanente, del sottosuolo e soprassuolo con condutture e cavi, in violazione delle linee direttive della delega legislativa conferita con la legge n. 421 del 1992.
- Sui criteri di valutazione del vizio di eccesso di delega, v. sentenze n. 425/2000 e n. 276/2000.
M.R.
La finalità di una revisione ed armonizzazione dei tributi locali, nel settore specifico delle tasse per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, è stata perseguita dal legislatore delegante attraverso l'enunciazione di una pluralità di principi e criteri direttivi destinati non ad accomunare tutte le fattispecie sotto una medesima disciplina, ma a trovare distinta considerazione nell'ambito delle diverse disposizioni attuative della delega. La legge delega 23 ottobre 1992, n. 421, pertanto, non imponeva affatto al legislatore delegato di disciplinare la tassa per l'occupazione del soprassuolo e del sottosuolo con cavi e condutture tenendo conto dei criteri di "carattere generale" dettati dalla stessa legge. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 47, commi 1 e 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nella parte in cui stabilisce i criteri di determinazione della tassa per l'occupazione permanente, del sottosuolo e soprassuolo con condutture e cavi, in violazione delle linee direttive della delega legislativa conferita con la legge n. 421 del 1992.
- Sui criteri di valutazione del vizio di eccesso di delega, v. sentenze n. 425/2000 e n. 276/2000.
M.R.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
15/11/1993
n. 507
art. 47
co. 1
decreto legislativo
15/11/1993
n. 507
art. 47
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte
legge 23/10/1992
n. 421
art. 4
co. 4 lett.b n.1