Sentenza 97/2001 (ECLI:IT:COST:2001:97)
Massima numero 26140
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente SANTOSUOSSO - Redattore VARI
Udienza Pubblica del
21/03/2001; Decisione del
21/03/2001
Deposito del 04/04/2001; Pubblicazione in G. U. 11/04/2001
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Sanità pubblica - Ispezioni e controlli su enti sanitari e ospedalieri - Controllo effettuati dal nucleo antisofisticazioni (nas) di trento presso gli ospedali di bolzano e brunico - Ricorso per conflitto di attribuzione della provincia di bolzano - Asserita lesione di proprie attribuzioni - Rigetto del ricorso provinciale - Attinenza dei controlli effettuati alla funzione di prevenzione e repressione delle attività illecite in materia sanitaria - Spettanza allo stato e, per esso, al comando carabinieri della sanita'-nas di trento.
Sanità pubblica - Ispezioni e controlli su enti sanitari e ospedalieri - Controllo effettuati dal nucleo antisofisticazioni (nas) di trento presso gli ospedali di bolzano e brunico - Ricorso per conflitto di attribuzione della provincia di bolzano - Asserita lesione di proprie attribuzioni - Rigetto del ricorso provinciale - Attinenza dei controlli effettuati alla funzione di prevenzione e repressione delle attività illecite in materia sanitaria - Spettanza allo stato e, per esso, al comando carabinieri della sanita'-nas di trento.
Testo
L'iniziativa assunta dal Comando Carabinieri della sanità-Nucleo antisofisticazioni di Trento, di effettuare controlli presso gli ospedali di Bolzano e Brunico, non costituisce una illegittima esorbitanza a danno delle attribuzioni spettanti alla Provincia di Bolzano in tema di vigilanza e controllo sull'attività amministrativa e finanziaria degli enti sanitari e ospedalieri, in quanto tali controlli si inquadrano nell'ambito dei compiti istituzionalmente demandati all'Arma dei carabinieri con riferimento, segnatamente, alla prevenzione e all'eventuale repressione delle attività illecite in materia sanitaria. Pertanto detti controlli spettano allo Stato e per esso al Comando Carabinieri della sanità-NAS di Trento e va, conseguentemente, respinto il ricorso per conflitto di attribuzione sollevato dalla Provincia di Bolzano.
- Sulla riserva allo Stato delle funzioni in materia di ordine pubblico e sicurezza pubblica, v. sentenze (qui richiamate) n. 14/1956, n. 1013/1988 e n. 218/1988, n. 162/1990.
- Sul rapporto di subordinazione funzionale con l'autorità giudiziaria degli appartenenti all'Arma dei carabinieri, v. sentenza n. 94/1963.
L'iniziativa assunta dal Comando Carabinieri della sanità-Nucleo antisofisticazioni di Trento, di effettuare controlli presso gli ospedali di Bolzano e Brunico, non costituisce una illegittima esorbitanza a danno delle attribuzioni spettanti alla Provincia di Bolzano in tema di vigilanza e controllo sull'attività amministrativa e finanziaria degli enti sanitari e ospedalieri, in quanto tali controlli si inquadrano nell'ambito dei compiti istituzionalmente demandati all'Arma dei carabinieri con riferimento, segnatamente, alla prevenzione e all'eventuale repressione delle attività illecite in materia sanitaria. Pertanto detti controlli spettano allo Stato e per esso al Comando Carabinieri della sanità-NAS di Trento e va, conseguentemente, respinto il ricorso per conflitto di attribuzione sollevato dalla Provincia di Bolzano.
- Sulla riserva allo Stato delle funzioni in materia di ordine pubblico e sicurezza pubblica, v. sentenze (qui richiamate) n. 14/1956, n. 1013/1988 e n. 218/1988, n. 162/1990.
- Sul rapporto di subordinazione funzionale con l'autorità giudiziaria degli appartenenti all'Arma dei carabinieri, v. sentenza n. 94/1963.
Atti oggetto del giudizio
verbali
24/08/1998
n. 0
art. 0
co. 0
verbali
31/08/1998
n. 0
art. 0
co. 0
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 4
co. 1
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
co. 1
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 16
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 28/03/1975
n. 474
art. 2
decreto legislativo 16/03/1992
n. 267
art. 1