Ordinanza 98/2001 (ECLI:IT:COST:2001:98)
Massima numero 26137
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO  - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del  21/03/2001;  Decisione del  21/03/2001
Deposito del 04/04/2001; Pubblicazione in G. U. 11/04/2001
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Processo penale - Procedimenti davanti al tribunale militare - Reato di peculato militare - Omessa inclusione del reato fra quelli attribuiti alla cognizione del tribunale in composizione collegiale, a differenza di quanto stabilito per il peculato comune - Lamentata irrazionalità del sistema e disparita' di trattamento fra imputati di peculato comune e imputati di peculato militare - Erroneità del presupposto assunto dai rimettenti - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilita' della questione.

Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 33-bis, comma 1, lett. b del codice di procedura penale, là dove non prevede che sia attribuito anche al tribunale militare in composizione collegiale il reato di peculato militare (di cui all'art. 215 cod. pen. militare di pace), derivando da tale disposizione, secondo il giudice rimettente, irrazionalità del sistema e disparità di trattamento fra imputati di peculato comune, giudicato dal tribunale in composizione collegiale, e imputati di peculato militare. La questione è, infatti, irrilevante, non trovando applicazione nei giudizi militari la norma denunciata.

Atti oggetto del giudizio

codice di procedura penale 1930    n. 0  art. 33  co. 1

legge  16/12/1999  n. 479  art. 10  co. 0

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte